25 Aprile 2024 - 10:41

De Donno (Eurispes): “Su offerta di gioco, occorre svolgere una fortissima azione di informazione, prevenzione e formazione del giocatore”

La manomissione delle schede di gioco e del software riguarda in particolare gli apparecchi AWP e i Comma 7c). Le videolottery sono comunque gli apparati che sono risultati – ripeto, almeno nella mia esperienza – più sicuri sotto il profilo dell’elusione.

09 Agosto 2022

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“La manomissione e la clonazione delle schede di gioco e più in generale del software e dell’hardware riguarda in particolare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera c) del TULPS. Ciò allo scopo di consentire alla filiera del gioco – dal produttore al noleggiatore, all’esercente – di conseguire un profitto pari all’ammontare dell’imposta evasa dovuta sull’ammontare delle giocate: sostanzialmente, quindi, un meccanismo di evasione dell’imposta. In alcuni casi si è trattato di apparecchi clandestini mai censiti dall’Amministrazione dei monopoli di Stato. L’apparecchio funzionava in assenza di collegamento alcuno alla rete telematica e dunque omettendo di trasmettere i dati al concessionario; in tal modo la partita era giocata in loco, ma di essa non rimaneva nessuna traccia. In altri casi i flussi di comunicazione dal dispositivo al sistema di elaborazione dei dati di gioco dei concessionari venivano sospesi, per cui in alcuni periodi il dispositivo funzionava ma non trasmetteva dati perché il collegamento era interrotto. In altri casi ancora la manomissione del sistema telematico è avvenuta mediante l’installazione nelle schede di congegni quali gli abbattitori, in tal modo modificando i dati relativi alle giocate, con conseguente sottrazione alla tassazione di gran parte dei ricavi della giocata. In altri casi si è accertato che mediante il blocco dei contatori della scheda elettronica i dispositivi elettronici venivano trasformati in slot con vincite in denaro, senza comunicare i dati delle giocate. Diverso tipo di alterazione, infine, è quello che riguarda il sistema di gioco, consistente in un abbassamento del payout e dunque della probabilità di vincita del giocatore, aumentando in tal modo la remuneratività dell’utilizzo illecito”.

Sono queste le parole del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi Antonio De Donno, nonché Presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispesin occasione della seconda audizione tenuta – a porte chiuse – presso la Commissione di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.


 


 

In occasione della prima audizione, il procuratore De Donno è stato sentito sul tema del contrasto al gioco illegale con riguardo all’attività investigativa svolta in prima persona nel recente passato. Nella seduta di cui oggi pubblichiamo il resoconto, invece, ha illustrato i risultati delle ricerche dell’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes – con l’ausilio dell’avvocato Chiara Sambaldi, codirettore dell’Osservatorio, e del dottor Alberto Baldazzi, vice direttore dell’Eurispes.

“Ovviamente questi dati – ha proseguito De Donno – nascono da analisi tecniche effettuate sui singoli strumenti, sui singoli marchingegni, sulle singole schede. Devo dire che c’è stato bisogno di fare accertamenti tecnici per capire questi meccanismi, che poi sono variati man mano che si comprendeva come funzionava il sistema di frode; è possibile, quindi, che ci sia stata una ulteriore evoluzione che ora mi sfugge.

Quindi si può avere, sostanzialmente, il noleggio di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) fraudolentemente alterati in modo da eludere il pagamento del PREU mediante il distacco totale delle macchine dalla rete della concessionaria, ovvero attraverso la clonazione della smart card presente all’interno della scheda da gioco, ovvero mediante modifica software della scheda da gioco che permette di abbassare la percentuale di vincita anche mediante fraudolenta modifica dei software e della scheda esplicativa che illustra il gioco certificato dall’organismo preposto. In secondo luogo, si possono avere congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c), dotati di schede di gioco attraverso le quali, mediante alterazione del software di gioco lecito, ovvero introduzione di un doppio software, è possibile realizzare il gioco vietato del videopoker mediante apposito marchingegno – password, telecomando, compimento di particolari manovre per superare i sistemi di sicurezza – oppure di riprodurre il gioco delle slot machine fuori dal circuito controllato dall’amministrazione dei Monopoli.

Quella che ho appena descritto è una casistica non esaustiva, che vuole essere solo esemplificativa, per far capire quali sono i più comuni metodi dei marchingegni che abbiamo rilevato, che hanno caratteristiche tecniche specifiche per cui io stesso non sono in grado di essere molto più approfondito; c’è bisogno di tecnici che capiscano di software, di hardware, di meccanismi telematici.

Generalmente, nella concreta esperienza investigativa che è capitata, non sono interessate a tali compromissioni le videolottery di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b). Ricordo che talora sono stati rinvenuti degli apparecchi del tutto illeciti che potevano apparire prima facie assimilabili agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), ma in realtà poi, ad una verifica effettuata in loco, non erano collegati alla rete ADM; quindi si può desumere, rispetto a questo, nella concreta esperienza, che le videolottery sono comunque gli apparati che sono risultati – ripeto, almeno nella mia esperienza – più sicuri sotto il profilo dell’elusione.

Detto questo, vorrei passare all’argomento di oggi, su cui con il permesso del Presidente lascerei molto spazio ai miei colleghi perché gli approfondimenti sono più tecnici; per quanto mi riguarda mi limiterò ad una sintetica valutazione d’insieme.

Nell’ambito dell’attività svolta da Eurispes ci si è occupati principalmente, in primo luogo, di verificare sulla base dei dati conoscibili il livello di inferenza della criminalità organizzata nel settore dei giochi e delle scommesse, deducendone elementi a supporto della validità del sistema concessorio; in secondo luogo, di approfondire l’evoluzione giurisprudenziale interna di legittimità e di merito e della Corte di giustizia europea (non perché fosse in sé oggetto dell’analisi statistica ma perché la conoscenza del sistema è un presupposto necessario per poter poi calare i dati statistici. È quindi un presupposto della nostra attività, questo), deducendone quello che ho detto l’altra volta, cioè la sussistenza di un quadro interpretativo frastagliato e non omogeno che riflette una stratificazione normativa risultata talora priva di chiarezza, che si è riflessa nella stigmatizzazione operata dalla Corte di giustizia europea circa alcune clausole dei bandi e degli schemi di convenzione con i concessionari.

Il terzo aspetto che abbiamo approfondito è stato l’impatto sul settore delle normative regionali, talora particolarmente restrittive, con particolare riferimento ad istituti quali il distanziometro e la compressione oraria dei volumi di gioco, deducendone in alcuni casi o generalmente una sostanziale ininfluenza nella prevenzione delle patologie del gioco d’azzardo, posto che questi sono i principali argomenti che abbiamo rappresentato alla valutazione, naturalmente, di esperti della politica. Il giocatore problematico, a differenza di quello sociale – lo abbiamo notato anche con l’ausilio di esperti – preferisce giocare in luoghi lontani dalla propria abitazione e dal luogo di lavoro dove non è agevolmente riconosciuto, perché quello è il suo obiettivo principale, ed è disponibile a raggiungere luoghi di gioco anche particolarmente distanti, mentre il giocatore sociale generalmente non è disponibile a spostarsi molto dal luogo di residenza. La compressione oraria degli orari di gioco, poi, può risultare persino controproducente nella misura in cui potrebbe indurre un giocatore compulsivo ad una maggiore frenesia di gioco, ad un aumento delle giocate nel più ristretto spazio di tempo consentito dalla normativa e quindi ad un aumento della pulsione al gioco.

In ultimo, abbiamo approfondito il tema della ludopatia, anche alla luce dei dati forniti dall’Istituto superiore di sanità nell’anno 2018, e ciò ha consentito di pervenire ad un primo convincimento, al di là di tutte le problematiche che riguardano la riduzione dei volumi di gioco, i rapporti tra Intesa Stato-Regioni del 2017 e tutte le problematiche che emergeranno dalle relazioni dei miei collaboratori. Al di là di tutto questo, infatti, c’è un primo convincimento che ci è apparso chiaro: che si imponga una forte azione di monitoraggio del fenomeno, magari attraverso appositi osservatori regionali, nonché una forte azione di prevenzione da espletare attraverso un’informazione accurata relativamente ai rischi che possono derivare dalla pulsione al gioco sia in termini economici, di perdita economica, sia di probabilità di vincita o di perdita dei singoli giochi, perché un giocatore potrebbe essere indotto a rinunziare o a recedere se capisce esattamente quale sia il risultato potenziale o possibile della sua azione, e occorre altresì una grande azione di prevenzione, proprio per evitare l’esposizione al rischio di sviluppare patologie da dipendenza. Quindi, al di là degli aspetti che riguardano l’eccessiva offerta di gioco – che naturalmente sono di competenza del legislatore, regionale o nazionale; su questo noi non interveniamo, però segnaliamo questa esigenza – occorre anche svolgere una fortissima azione di informazione, di prevenzione, di preparazione del giocatore nell’approssimarsi al settore del gioco, perché sia abbastanza informato e quindi nelle condizioni di regolarsi nel migliore dei modi per prevenire il rischio di sviluppare patologie da dipendenze”.

 

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