01 Maggio 2024 - 19:47

L’Ungheria chiede alla CJUE se l’aumento dei casinò e la diversificazione dell’offerta sono conformi con le norme europee

La riorganizzazione del mercato ha condotto ad un aumento dei casinò e ad una diversificazione dell’offerta operata dagli stessi. Ma questo è conforme con le norme europee che mirano a

10 Aprile 2017

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La riorganizzazione del mercato ha condotto ad un aumento dei casinò e ad una diversificazione dell’offerta operata dagli stessi. Ma questo è conforme con le norme europee che mirano a tutelare i consumatori e contrastare la diffusione della ludopatia?

A chiederlo è il giudice ungherese che ha sollevato alcune questioni pregiudiziali presso L acorte di Giustizia europea relativamente al ricorso dell’operatore Sporting Odds Limited.

 

 

L’Ungheria chiede alla Corte europea se:

1) Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica — obiettivo giuridico che lo Stato membro giustifica sostanzialmente invocando la lotta contro la ludopatia e la protezione dei consumatori — debbano interpretarsi nel senso che il monopolio statale in materia di scommesse sportive e scommesse ippiche, on line e off line, è contrario a dette norme qualora, per il resto, nello Stato membro, in seguito alla riorganizzazione del mercato operata da quest’ultimo, i prestatori privati di servizi possano organizzare, nei casinò fisici in regime di concessione, altri giochi d’azzardo (giochi di casinò, giochi di carte, slotmachines, giochi di casinò on line, giochi di carte on line) on line e offline, che comportano a loro volta un notevole rischio di dipendenza.

 

Ungheria. Per la Cgue restrizione ingiustificata ad operatore estero

 

2) Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica debbano interpretarsi nel senso che detto articolo è violato e tale necessità non è soddisfatta qualora si accerti che la riorganizzazione della configurazione del mercato, giustificata dalla lotta contro la ludopatia e dall’obiettivo giuridico di proteggere i consumatori, ha come conseguenza effettiva o si concretizza, in seguito alla riorganizzazione del mercato operata dallo Stato membro, in un incremento continuo del numero di casinò, dell’imposta annua sui giochi d’azzardo nei casinò, della previsione nel bilancio statale delle entrate derivate dai canoni di concessione dei casinò, delle fiches di gioco acquistate dai giocatori e della somma di denaro necessaria per acquistare il diritto a giocare con le slot-machine.

3) Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica debbano interpretarsi nel senso che detto articolo è violato e tale necessità non è soddisfatta qualora si accerti che l’attuazione di un monopolio statale e l’organizzazione autorizzata di giochi d’azzardo da parte dei prestatori privati di servizi, giustificate sostanzialmente dalla lotta contro la ludopatia e dall’obiettivo giuridico di proteggere i consumatori, hanno, inoltre, l’obiettivo di politica economica di ottenere un aumento delle entrate nette provenienti dal gioco e di conseguire un livello di generazione di entrate straordinariamente alto dal mercato dei casinò di gioco nel minor tempo possibile al fine di finanziare altre uscite di bilancio e servizi pubblici dello Stato.

4) Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che la limitazione dell’attività di gioco d’azzardo da parte degli Stati membri sia coerente e sistematica debbano interpretarsi nel senso che detto articolo è violato e tale necessità non è soddisfatta, e inoltre che ne deriva una differenziazione ingiustificata fra i prestatori di servizi, qualora si accerti che lo Stato membro, invocando lo stesso motivo di ordine pubblico, riserva a favore del monopolio statale determinati servizi di gioco d’azzardo online e consente di accedere agli altri servizi di gioco d’azzardo attribuendo un numero sempre maggiore di concessioni.

5) Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano interpretarsi nel senso che ostano a che soltanto i prestatori di servizi che dispongono di casinò fisici (con concessione) in territorio ungherese possano ottenere la licenza di offrire giochi di casinò on line, motivo per cui i prestatori di servizi che non dispongono di un casinò fisico in territorio ungherese (compresi i prestatori di servizi che dispongono di un casinò fisico in un altro Stato membro) non possono conseguire la licenza per offrire giochi di casinò on line.

6) Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano interpretarsi nel senso che ostano a che lo  Stato membro, indicendo una gara d’appalto per l’attribuzione di una concessione per casinò fisici e dando la possibilità di presentare, in qualità di operatore di giochi d’azzardo di provata fiducia, un’offerta [a contrarre] per ottenere la concessione di un casinò fisico, garantisca la possibilità teorica che qualsiasi fornitore di servizi che soddisfi i requisiti giuridici —compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro — ottenga la concessione per gestire un casinò fisico e, unavolta che ne sia in possesso, la licenza per attivare un casinò on line ma, in realtà, lo Stato membro in questione non indice alcuna gara pubblica e trasparente per l’attribuzione della concessione e il prestatore del servizio non ha, in pratica, la possibilità di presentare un’offerta [a contrarre] e, tuttavia, le autorità dello Stato membro dichiarano che il prestatore del servizio, avendo fornito il servizio senza l’autorizzazione basata sulla concessione, ha infranto la legge e gli infliggono una sanzione amministrativa.

7) Se l’articolo 56 TFUE, il divieto di discriminazione e la necessità che il procedimento di autorizzazione sia trasparente, oggettivo e pubblico debbano interpretarsi nel senso che ostano a che lo Stato membro elabori un sistema di attribuzione di concessioni per determinati servizi di gioco d’azzardo nello stesso momento in cui l’organo che decide sulle concessioni può anche, anziché indire una gara per attribuire le concessioni, stipulare contratti di concessione con determinati soggetti qualificati come operatori di giochi d’azzardo di provata fiducia, e quindi anziché dare a tutti i prestatori di servizi, con l’indizione di un’unica gara, la possibilità di partecipare alla gara alle stesse condizioni.

8) Se, nel caso in cui la risposta alla settima questione sia negativa e possano prevedersi nello stesso Stato membro interessato una pluralità di procedimenti al fine dell’ottenimento di una medesima concessione, lo Stato membro debba garantire, in conformità all’articolo 56 TFUE, l’equivalenza di detti procedimenti nell’interesse dell’effetto utile della normativa dell’Unione in materia di libertà fondamentali, tenendo conto della necessità che il procedimento di autorizzazione sia trasparente, oggettivo e pubblico e del requisito della parità di trattamento.

9) Se incida sulla risposta da dare alle questioni dalla sesta all’ottava il fatto che in entrambi i casi non è garantito il sindacato giurisdizionale o altro rimedio efficace contro il provvedimento di attribuzione della concessione.

10) Se l’articolo 56 TFUE, la clausola di lealtà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e l’autonomia istituzionale e processuale degli Stati membri, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») e con il diritto a disporre di meccanismi di controllo giurisdizionale efficaci e con il diritto alla difesa sanciti da tali norme, debbano interpretarsi nel senso che, nell’esaminare i requisiti di diritto dell’Unione che derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché la necessità e la proporzionalità della restrizione adottata dallo Stato membro di cui trattasi, l’organo giurisdizionale nazionale investito della controversia può ordinare e svolgere d’ufficio l’esame probatorio e i relativi adempimenti anche nel caso in cui il diritto processuale nazionale dello Stato membro non preveda giuridicamente tale facoltà.

11) Se l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta e con il diritto a disporre di meccanismi di controllo giurisdizionale efficaci e con il diritto alla difesa sanciti da tali norme, debbano interpretarsi nel senso che, nell’esaminare i requisiti di diritto dell’Unione che derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché la necessità e la proporzionalità della restrizione adottata dallo Stato membro di cui trattasi, l’organo giurisdizionale nazionale investito della controversia non può addossare l’onere della prova ai prestatori di servizi colpiti dalla restrizione, ma che spetta allo Stato membro — e, nella fattispecie, alla pubblica autorità che emette il predetto provvedimento impugnato in giudizio — motivare e dimostrare la conformità con il diritto dell’Unione, nonché la necessità e la proporzionalità della normativa nazionale e il mancato assolvimento di tali incombenze comporta di per sé che la normativa nazionale violi il diritto dell’Unione.

12) Se l’articolo 56 TFUE, letto anche alla luce del diritto a un equo processo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del diritto di essere ascoltati di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, nonché della clausola di lealtà di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e dell’autonomia istituzionale e processuale degli Stati membri, debba essere interpretato nel senso che tali requisiti non sono soddisfatti qualora l’autorità competente dello Stato membro non comunichi all’operatore di giochi d’azzardo l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio conformemente alla normativa nazionale, né chieda in seguito, durante il procedimento amministrativo sanzionatorio, il suo parere sulla conformità della normativa dello Stato membro con il diritto dell’Unione e, senza illustrare analiticamente nella motivazione del provvedimento detta conformità e le prove che la avvalorano, infligga, in un procedimento in unico grado, una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto nazionale.

13) In base a quanto previsto dall’articolo 56 TFUE, dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta e dagli articoli 47 e 48 della stessa, nonché al diritto di disporre di meccanismi efficaci di controllo giurisdizionale e al diritto di difesa sanciti da tali norme, se siano soddisfatti i requisiti previsti dai predetti articoli qualora l’operatore di giochi d’azzardo possa contestare per la prima volta e unicamente dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.

14) Se l’articolo 56 TFUE e il dovere degli Stati membri di giustificare e motivare la restrizione alla libera prestazione dei servizi possano interpretarsi nel senso che lo Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo qualora non fosse o non sia disponibile, né al momento dell’adozione della restrizione né al momento dell’esame, la pertinente valutazione d’impatto che comprovi gli obiettivi di ordine pubblico della restrizione.

15) In base ai limiti edittali stabiliti dalla legge per fissare l’importo della sanzione amministrativa che si può infliggere, alla natura dell’attività penalizzata con la sanzione e, in particolare, alla misura in cui l’attività incide sull’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché al fine repressivo della sanzione, se possa ritenersi, ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta, che la sanzione amministrativa in questione abbia «natura penale». Se, su tale circostanza, influisca la risposta da dare alle questioni pregiudiziali dalla undicesima alla quattordicesima.

16) Se l’articolo 56 TFUE debba interpretarsi nel senso che, qualora, in forza delle risposte date alle precedenti questioni, l’organo giurisdizionale investito della controversia dichiari l’illiceità della normativa e della sua applicazione, esso debba dichiarare anche che la sanzione basata sulla normativa nazionale che non rispetta quanto previsto all’articolo 56 TFUE viola il diritto dell’Unione.

 

 

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