19 Aprile 2024 - 17:43

Ungheria. Per la Cgue restrizione ingiustificata ad operatore estero

“L’articolo 56 TFUE osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che un operatore di giochi d’azzardo online, legalmente stabiliti in un altro

05 Aprile 2017

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“L’articolo 56 TFUE osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che un operatore di giochi d’azzardo online, legalmente stabiliti in un altro Stato membro, ha la possibilità teorica di ottenere una licenza quando l’operatore è, di fatto, impedito di ottenere una licenza a causa del sistema di essere sia discriminatorio o privi dei requisiti di proporzionalità e di trasparenza.

Una violazione di un tale sistema da parte di un operatore economico non può dar luogo a sanzioni. La mancanza di disposizioni nazionali di attuazione non ha alcuna incidenza su questi risultati”.

Queste le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar relativamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 27 gennaio 2016.

 

La causa – L’Ungheria aveva chiesto alla Corte di giustizia, se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») debba essere interpretato nel senso che esso osta a una misura nazionale secondo cui la normativa di uno Stato membro che indicendo, eventualmente, una gara d’appalto per l’attribuzione di una concessione o accettando un’offerta presentata per l’ottenimento di quest’ultima, garantisca la possibilità teorica che qualsiasi operatore che soddisfi i requisiti giuridici ― compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro ― ottenga la concessione per la prestazione di servizi di giochi d’azzardo in linea non liberalizzati, attraverso una pubblica gara di appalto oppure mediante la presentazione di un’offerta, quando, in realtà, lo Stato membro in questione non indice alcuna gara per l’attribuzione della concessione e il prestatore del servizio non ha, in pratica, la possibilità di presentare un’offerta e, tuttavia, le autorità dello Stato membro dichiarano che il prestatore del servizio, avendo fornito quest’ultimo senza l’autorizzazione basata sulla concessione, ha infranto la legge e gli infliggono la sanzione amministrativa prevista dalla normativa (inaccessibilità temporanea e ammenda in caso di violazione ripetuta).

Se l’articolo 56 TFUE osti a che uno Stato membro introduca norme di rango superiore, sotto il profilo del suo diritto nazionale, tali da offrire agli operatori di giochi d’azzardo in linea la possibilità teorica di prestare, a livello transfrontaliero, servizi concernenti siffatti giochi mentre, in assenza di norme esecutive di rango inferiore all’interno dello Stato membro, tali operatori non possono realmente ottenere dalle autorità le autorizzazioni necessarie per la prestazione del servizio.

Laddove il giudice investito della controversia principale dichiari, alla luce delle risposte fornite alle questioni precedenti, che la misura dello Stato membro si pone in contrasto con l’articolo 56 TFUE, se detto giudice agisca compatibilmente al diritto dell’Unione qualora ritenga contrarie all’articolo 56 TFUE sia la violazione delle norme giuridiche dichiarata nelle decisioni delle autorità dello Stato membro, a causa della prestazione del servizio senza autorizzazione, sia la sanzione amministrativa inflitta a causa di tale violazione (inaccessibilità temporanea e ammenda).

 

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