02 Maggio 2024 - 06:29

Regione Piemonte: informativa AS.TRO per gli operatori e punti vendita

Come noto, la Legge Regionale del Piemonte n. 9 del 2 maggio 2016, per l’effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 13 comma 1 della stessa, troverà applicazione, a

16 Novembre 2017

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Come noto, la Legge Regionale del Piemonte n. 9 del 2 maggio 2016, per l’effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 13 comma 1 della stessa, troverà applicazione, a decorrere dal 20 novembre p.v, anche nei confronti di tutti i pubblici esercenti/tabaccai che già detenevano al momento dell’entrata in vigore della medesima legge, apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. (di seguito: Apparecchi di gioco), all’interno dei locali.

L’applicazione del disposto normativo in argomento comporta l’esclusione di oltre il 90% degli esercizi di cui sopra, presenti sul territorio della Regione Piemonte, presso i quali sono installati gli Apparecchi di gioco, generando un chiaro effetto espulsivo della raccolta di gioco dal territorio della Regione Piemonte, in palese contrasto con gli accordi pattuiti, in data 7 settembre u.s., tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza Unificata.

In tale consesso istituzionale, infatti, si è raggiunta una Intesa, in cui è stato espressamente previsto che le Regioni e gli Enti Locali adotteranno, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali, criteri che , tengano conto degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita e consentano una equilibrata distribuzione nel territorio, allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia assente, o eccessivamente concentrata.

Quanto sopra, oltre alla palese violazione dei citati accordi pattuiti in sede di Conferenza Unificata, comporterebbe gravi ed irreversibili danni per l’intera filiera di soggetti impegnati in tale attività lavorativa, nonché un rilevante danno erariale.

Ciò premesso, si suggerisce a tutti i punti vendita (bar – tabacchi – circoli privati – ristoranti – alberghi – ricevitorie – esercizi commerciali generalisti comunque autorizzati all’installazione di apparecchi) di inviare l’allegata comunicazione al Comune di riferimento, entro il 19 novembre p.v.

Attraverso detta comunicazione si chiede se tale Comune abbia provveduto a realizzare una mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio, se in applicazione della stessa abbia provveduto ad effettuare la misurazione delle distanze di tali luoghi sensibili dal Vs. punto vendita e quali tecniche abbia utilizzato per certificare dette misurazioni, con contestuale istanza amministrativa agli atti del procedimento.

Da ultimo si informa altresì che AS.TRO-Confindustria sit ha provveduto a scrivere agli oltre 1.000 Comuni della regione Piemonte, diffidandoli da intraprendere qualunque iniziativa ai sensi della predetta Legge, poiché, come sopra rappresentato, palesemente lesiva degli accordi pattuiti, in data 7 settembre u.s., tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza Unificata.

 

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