01 Maggio 2024 - 23:55

Castegnato (BS).Il Tar accoglie il ricorso della sala VLT: “L’asilo non è a norma, non può essere un luogo sensibile”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di una società che opera nel settore dell’istallazione e uso delle VLT contro

23 Agosto 2017

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di una società che opera nel settore dell’istallazione e uso delle VLT contro il Comune di Castegnato  per l’annullamento “della comunicazione di diniego della comunicazione di inizio lavori e della deliberazione Giunta comunale, nella parte in cui individua l’asilo nido quale luogo sensibile”.

 

La società ricorrente infatti ha visto bloccati i lavori di costruzione di una sala VLT dal comune che ha contestato il mancato rispetto della distanza minima da un “luogo sensibile” individuato in un asilo nido. Per il ricorrente, non solo il comune attraverso l’individuazione dei luoghi sensibili avrebbe di fatto reso impossibile qualsiasi istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sul territorio, ma “la Regione Lombardia avrebbe confermato l’esclusione dell’asilo nido dai luoghi sensibili”. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, l’asilo in questione sarebbe semplicemente un’associazione di promozione sociale alla quale mancherebbe, oltretutto, l’agibilità.

 

Oltre la prima parte del procedimento legale nella quale si è cercato se gli asili nido fossero effettivamente luoghi sensibili, per il Tar:  “Duplice è, dunque, la conseguenza da trarne: la prima, è che la struttura di cui si tratta non è un asilo nido, ma un micronido; la seconda e dirimente, è che, in ogni caso, si tratta di struttura priva a tutt’oggi del certificato di agibilità per l’esercizio in essa del relativo servizio disciplinato dalla specifica normativa regionale di settore. Orbene, è del tutto evidente che – allorquando il diverso corpus delle disposizioni regionali (legislative e attuative in via amministrativa delle stesse) individua i siti fisici definiti “sensibili”, rispetto ai quali applicare il rispetto della distanza di 500 metri per l’istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito – detta individuazione non possa che riguardare strutture perfettamente legittime e in regola con la normativa che ne prevedono l’esistenza, l’attivazione e il funzionamento. Così non è nel caso di specie, ove non può certamente dirsi che la presenza e l’operatività della struttura (peraltro micronido e non asilo nido), sfornita della indispensabile agibilità, sia conforme alle vigenti disposizioni di legge e possa, dunque, essere legittimamente considerata un luogo sensibile rispetto al quale fare osservare la distanza minima di 500 metri per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.

Pertanto il tribunale, anche se non ha accettato la richiesta di risarcimento danni della società, ha ordinato l’annullamento il provvedimento comunale intimando all’ente  che “incombe un preciso onere di vigilanza e intervento nei confronti della struttura sita nel suo territorio”

 

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