02 Maggio 2024 - 00:04

Decreto Liquidità, proroga versamenti ISI e Iva connessa

Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge nr.23/2020 l’Isi per l’intera annualità 2020 in scadenza al 16 Marzo 2020 potrà essere versata entro il 20 Aprile

15 Aprile 2020

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Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge nr.23/2020 l’Isi per l’intera annualità 2020 in scadenza al 16 Marzo 2020 potrà essere versata entro il 20 Aprile 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Chi dovesse aver già pagato precedentemente al 9 Aprile 2020 in ritardo rispetto all’originaria scadenza del 20 Marzo 2020 con relative sanzioni potrà chiedere il rimborso di queste ultime e degli interessi.

Salvo ulteriori proroghe di cui notizieremo- fa sapere Sapar – per tempo gli associati, in caso di prima installazione, o di reinstallazione degli apparecchi disinstallati entro il 31/12/2020, successive alla data del 16 Aprile 2020 si potrà pagare l’Imposta in dodicesimi in ragione della frazione di anno residua.

Per le imprese aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini in Lombardia  e  Vo’ in Veneto  resta sospeso il versamento dell’Imposta sugli Intrattenimenti che potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio.

Si comunica altresì che per  le imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello  Stato  aventi tutti i seguenti requisiti:1)  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a quello in corso al 9 Aprile 2020;2)diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso mese del precedente periodo d’imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020 rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d’imposta, e per le imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato aventi tutti i seguenti requisiti:1)ricavi o compensi  superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a  quello  in corso al 9 Aprile 2020;2)diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo stesso  mese  del  precedente  periodo   d’imposta,   sono   sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’Iva connessa all’Isi che potrà essere versata in unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 senza sanzioni o  fino a  un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo mese di giugno 2020. Non si farà  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia’ versato.  Per le imprese aventi sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle province di  Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e  Piacenza, ai fini della sospensione dei versamenti si valuta solo la diminuzione   del   fatturato   o   dei corrispettivi  che deve essere di almeno il 33  per  cento  nel  mese  di  marzo  2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo d’imposta.  In tutti i casi descritti, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 Aprile 2020, qualora si posseggano requisiti solo per una mensilità (Es. riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al mese di Marzo 2019 ma non rispetto ad Aprile 2019) avrà luogo la sospensione dei versamenti solo per quella mensilità.

Per tutte le imprese aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini in Lombardia  e Vo’ in Veneto  resta sospeso il versamento dell’Iva connessa all’Isi che potrà essere versata per l’intero anno in unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

 

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