05 Maggio 2024 - 22:03

Decreto giochi online: le previsioni economiche della relazione tecnica e illustrativa

Si prevede il versamento da parte delle società aggiudicatarie delle concessioni di un corrispettivo una tantum di importo pari a 7 Mln€ di euro alla luce della durata novennale della

11 Marzo 2024

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Si prevede il versamento da parte delle società aggiudicatarie delle concessioni di un corrispettivo una tantum di importo pari a 7 Mln€ di euro alla luce della durata novennale della concessione e del significativo incremento della raccolta e del conseguente margine per i concessionari.

Rispetto alla previsione di cui all’articolo 1, comma 727 della legge n. 160/2019, l’importo dell’una tantum è stato quasi triplicato in linea con l’andamento della raccolta del gioco a distanza che, fra il 2019 e il 2022, è cresciuto del 100% e che, nel 2023, fa registrare un’ulteriore crescita (+127% rispetto al 2019) passando da una raccolta di 36,4 Ml€ del 2019 ad una raccolta per il 2023 di circa 82,5 Ml€, con stime di ulteriore crescita anche per gli anni a seguire.

E’ quanto si legge nella relazione tecnica allegata al Decreto Legislativo sul riordino del gioco a distanza che oggi sarà all’esame del Consiglio dei ministri e che PressGiochi può anticipare in anteprima.

“Nella valutazione sull’importo si è tenuto conto, altresì, della eliminazione del numero massimo di concessioni rilasciabili. Si stima che, nonostante l’incremento della misura dell’una tantum a carico dei concessionari, la remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni con conseguenti versamenti all’Erario, nell’anno 2025, pari a circa 350 milioni di euro (50 per 7 milioni), di cui circa 200 milioni  all’atto dell’aggiudicazione e 150 milioni, all’atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione. Tali maggiori entrate, in termini di indebitamento netto, sono imputate, in base al principio della competenza economica, per quota annua per l’intera durata delle concessioni.

All’importo una tantum previsto dall’articolo 6, comma 5, lettera p) deve aggiungersi la rideterminazione del canone di concessione annuale previsto dal successivo comma 6, lettera n).

Considerata l’incidenza dell’importo complessivo dell’una tantum e del canone sul compenso annuale corrisposto ai concessionari e parametrandolo all’incidenza che assume attualmente sulle altre concessioni del gioco pubblico, è stato previsto un canone pari al 3 % annuo del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti ad un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate.

Si specifica che, nell’attuale panorama dei giochi on line oggetto di concessione, il margine netto è calcolabile esclusivamente per le seguenti tipologie di gioco: scommesse sportive a quota fissa, scommesse su eventi simulati, giochi di abilità. Per le scommesse ippiche d’agenzia a quota fissa, è prevista la c.d. “quota di prelievo” che si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilita, per il gioco a distanza, nella misura del 47 per cento. Il prelievo, a sua volta, è destinato, per il 33 per cento a imposta unica e, per il 67 per cento, al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli (c.d. prelievo Masaf).

Per quanto riguarda il bingo a distanza, invece, il margine netto è dato dalla formula “raccolta – vincite – imposta – compenso controllore”. L’imposta è il 25 del margine lordo (raccolta – vincite) mentre il compenso controllore è l’1% della raccolta.

Per le altre tipologie di gioco non soggetti ad un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, invece, pur potendo arrivare al calcolo di un margine netto, è più opportuno parlare di compenso del concessionario, anche in questo caso calcolato con modalità diverse: per il betting exchange il concessionario riceve una commissione sugli importi a credito. Le commissioni variano tra lo 0 e il 10% a scelta del concessionario. Di queste commissioni il 20% va imposta, il resto rimane al concessionario come compenso.

Per le scommesse ippiche in agenzia a totalizzatore, il compenso del concessionario si calcola applicando una percentuale sulla raccolta in base alla tipologia di scommessa. La percentuale è: 11% per la scommessa vincente, 8% per le scommesse piazzate, 13% per le scommesse accoppiata, 15% per le scommesse trio. Per le scommesse di ippica nazionale, tale percentuale è: 9% per la scommessa vincente e 11,45% per le altre scommesse.

Infine, per il totocalcio (concorso pronostici sportivi) il margine netto è pari al 13% della raccolta.

Tutti i dati necessari al calcolo del canone sulla base dei margini netti e dei compensi dei concessionari sono naturalmente presenti nelle banche dati dell’Agenzia”.

Nella relazione illustrativa, si parla invece dell’articolo 23, recante disposizioni finali, il quale prevede che:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l’altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco;

  • in occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche si provvede altresì a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico e che fino a quel momento nulla è innovato in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza;

  • dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica senza indugio il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 6, comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2024 in modo da assicurarne in ogni caso la loro aggiudicazione entro tale data.

  • La vigente convenzione di concessione per la gestione del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è stata stipulata il 20 maggio 2016 con la società Lottoitalia s.r.l. a seguito di aggiudicazione all’esito della procedura di selezione aperta indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La data di avvio della concessione è stata fissata al giorno 30 novembre 2016, con durata novennale non rinnovabile e la vigente concessione, conseguentemente, scadrà il 30 novembre 2025.

I giudici amministrativi hanno già riconosciuto la legittimità della scelta legislativa del modello monoproviding nel settore economico di interesse in quanto effettivamente ascrivibile a fattispecie meritevoli di tutela secondo l’ordinamento dell’Unione: essa è infatti giustificata da ragioni di controllo e vigilanza a presidio dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza e da motivi imperativi di interesse generale; il che esclude che essa comporti una violazione delle libertà garantite degli articoli 49 e 56 TFUE.

La norma prevede l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari – (di cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni) sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali:

  • la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile;

  • la base d’asta è di 1 miliardo di euro; 500 milioni di euro devono essere versati all’atto dell’aggiudicazione, 300 milioni di euro nel 2025 (all’inizio della concessione), i restanti (almeno 200 milioni) entro il 30 aprile 2026;

  • il concessionario potrà utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco;

  • l’aggio è fissato al 6 per cento della raccolta (anche nella precedente concessione l’aggio era fissato al 6 per cento);

  • deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati non effettuati saranno versate all’erario.

La concessione sarà affidata, mediante una procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria, ad un’impresa qualificata con pregressa esperienza nella gestione o nella raccolta di gioco, con sede legale in uno Stato dello Spazio economico europeo, dotata di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

La commissione di gara sarà composta di cinque membri: tre dei quali in possesso di alta qualificazione professionale (come magistrati o avvocati dello Stato in pensione) e due tra dirigenti generali dell’Agenzia. Con decreto ministeriale saranno stabiliti i compensi per i commissari non dipendenti dell’Agenzia.

  • L’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea è stato affidato in concessione alla società Lotterie Nazionali S.r.l., in virtù dell’atto di convenzione del 5 agosto 2010, con decorrenza 1° ottobre 2010, all’esito della procedura di gara indetta in attuazione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, articolo 2, commi da 1 a 5, convertito con modificazioni con legge del 3 agosto 2009, n. 102. La concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2010. Con nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, l’Agenzia ha provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l, in esecuzione delle disposizioni di cui al decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, all’articolo 20, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto ”… la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018.”

La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche a distanza, mediante la realizzazione di un sistema informatico, la proposta delle lotterie da indire per ciascuna annualità, sulla base di un piano annuale e dei piani marketing delle singole lotterie approvati dall’Agenzia, la produzione dei biglietti, la distribuzione e la commercializzazione degli stessi attraverso la conduzione di punti di vendita appartenenti a una rete distributiva esclusiva del concessionario, il pagamento delle vincite, la riscossione e il versamento delle quote di utili erariali.

Per tali giochi, l’introito per lo Stato è costituito dall’ammontare della raccolta, cui vengono detratti l’aggio spettante sia ai punti vendita appartenenti alla rete distributiva del concessionario, fissato dalla legge nella misura dell’8% della raccolta, sia al concessionario, previsto nella misura del 3,90% della raccolta, e le vincite di spettanza dei giocatori (pay out medio annuo pari al massimo al 75% della raccolta). Il differenziale ottenuto (utile) viene destinato all’Erario.

La norma che si propone prevede l’indizione della procedura di selezione per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della concessione per l’esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, che consenta di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori.

Relativamente alle tempistiche di indizione della gara, la disposizione prevede che, preliminarmente all’avvio della procedura, vengano pubblicati, senza indugio, appositi avvisi di preinformazione, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per divulgare l’intenzione di bandire la gara e raccogliere utili elementi informativi dalla conseguente reazione del mercato. L’Agenzia quindi, in tempi congrui rispetto alla scadenza della vigente concessione, indice l’occorrente procedura selettiva; sarà necessario, in particolare, definire preventivamente le condizioni economiche essenziali nel rispetto delle quali deve essere indetta la procedura di selezione. Infatti, il valore di assegnazione della base d’asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, nonché la misura dell’aggio spettante al concessionario, potranno essere determinate, come per la gara del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, sulla base delle previsioni dei livelli di raccolta attesi nel periodo di riferimento della nuova concessione, e dei costi e benefici derivanti per l’attività di gestione, quantificabili sulla base dei dati effettivi di raccolta che, in considerazione delle possibili oscillazioni dell’andamento di gioco, sarà possibile rilevare solo in prossimità del termine di scadenza della concessione vigente.

PressGiochi

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