05 Maggio 2024 - 16:22

Consiglio dei Ministri: il decreto legislativo per il riordino del gioco online torna a Palazzo Chigi per l’esame definitivo

Il costo delle concessioni resta a 7 milioni di euro. Il canone annuale di iscrizione all’albo del PVR scende a 100 euro, inserita la messa a bando per il Lotto e la previsione di iniziare a lavorare al bando per i gratta&vinci

11 Marzo 2024

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Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi lunedì 11 marzo 2024, alle ore 16.00, a Palazzo Chigi, per l’esame definitivo dello schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il provvedimento è stato oggetto in questi mesi dell’esame della Conferenza Unificata che ha sancito l’intesa e dell’esame delle commissioni competenti, la Commissione Finanze della Camera e la Commissione Finanze del Senato.

 

Scarica la Bozza del decreto all’esame del Consiglio dei Ministri di oggi

 

Tra le modifiche richieste ed inserite, si prevede che l’esercizio del gioco pubblico è consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali, tra i quali la promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, per la tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l’indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio.

Si prevede “l’attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e di riconducibilità al concessionario del sito e delle app di cui al comma 6, lettera d), sul sito internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio del concessionario l’Agenzia procede alla sospensione della concessione e, in caso di plurime violazioni, può procedere alla decadenza della concessione”.

Il concessionario avrà facoltà di consentire l’accesso a ogni tipologia di gioco oggetto di concessione, tramite una specifica app le cui caratteristiche tecniche sono definite dall’Agenzia.

Sarà previsto per la certezza della identificazione del giocatore, apertura del conto di gioco esclusivamente con l’utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia; unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore, divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco.

L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro cento.

Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute.

A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l’indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali orientati a promuovere la prevenzione ed il contrasto del gioco patologico.

All’articolo 23 si inserisce:

Fermo quanto previsto al comma 3, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, tenuto conto della prossimità della scadenza della relativa concessione, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, e la relativa raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione dalla Agenzia, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, previsione di offerte al rialzo rispetto ad una base d’asta di 1 miliardo di euro;

c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 500 milioni di euro, all’atto dell’aggiudicazione, nella misura di 300 milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario nell’anno 2025, e nella misura residua nell’anno 2026, entro il 30 aprile;

d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell’Agenzia;

e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;

f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;

g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme, comunque, eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);

h) obbligo per ciascun concorrente, all’atto della partecipazione alla procedura selettiva, di versare alla Agenzia una somma pari all’importo dei compensi di cui al comma 5, con diritto alla sua restituzione esclusivamente per quelli diversi dall’aggiudicatario.

5. Per la gara di cui al comma 4 la commissione è composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della Agenzia. La commissione opera presso l’Agenzia, che ne assicura i servizi di segreteria con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell’Agenzia.

  1. Tenuto conto della scadenza nell’anno 2028 della vigente concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e per la relativa raccolta, e tenuto conto altresì della esigenza, funzionale agli interessi pubblici di settore, di assicurare la più ampia partecipazione alla relativa procedura di affidamento, l’Agenzia pubblica senza indugio appositi avvisi di preinformazione, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per divulgare l’intenzione di bandire la gara e raccogliere utili elementi informativi dalla conseguente reazione del mercato. L’Agenzia quindi, in tempi congrui rispetto alla scadenza della vigente concessione, indice l’occorrente procedura selettiva le cui condizioni essenziali minime, avuto riguardo alle utili condizioni di mercato che potranno all’epoca essere rilevate, riguardano i seguenti parametri minimi:

a) componente della base d’asta, sulle offerte al rialzo, nell’ambito di una procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b) parametri tecnici di valutazione per l’aggiudicazione della concessione nell’ambito della procedura di cui alla lettera a);

c) durata della concessione;

d) aggio per il concessionario;

f) valori medi di restituzione della raccolta in vincite.

 

PressGiochi