01 Maggio 2024 - 23:15

Covid19. ADM proroga la validità dell’Elenco degli operatori 2020 fino al 30 aprile 2021

Per evitare un aggravio degli adempimenti e degli oneri, anche di carattere economico, posti in capo ai soggetti della filiera del giochi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito

05 Novembre 2020

Print Friendly, PDF & Email

Per evitare un aggravio degli adempimenti e degli oneri, anche di carattere economico, posti in capo ai soggetti della filiera del giochi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che la validità dell’iscrizione, per l’anno 2020, all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, è eccezionalmente prorogata sino al 30 aprile 2021. Resta ferma la possibilità di nuova iscrizione al predetto elenco, che, in ogni caso, avrà validità sino al 30 aprile 2021.

 

La sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, analogamente ai precedenti provvedimenti motivati dalla necessità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno inciso sulla raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento determinandone l’interruzione ovvero, a fasi alterne, penetranti limitazioni, ha condizionato nel corso dell’anno il regolare svolgimento delle attività di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento creando in molti iscritti all’elenco incertezze circa la possibilità di continuare ad operare nel settore.

Viste, inoltre, le istanze avanzate dai concessionari per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento e dalle associazioni rappresentative dei gestori e produttori che, nel perdurare della situazione emergenziale e dell’incertezza in ordine alla ripresa delle attività economiche nel settore considerato, sollecitano l’adozione di misure di sostegno allo stesso.

ADM ha tenuto in considerazione anche che, per effetto della proroga dei termini previsti dall’art. 27 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, l’istituzione, a partire dal secondo semestre dell’anno 2021, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico si sovrapporrebbe in corso d’anno sull’elenco previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 imponendo agli operatori della filiera il pagamento di un ulteriore corrispettivo ad integrazione del contributo di iscrizione all’elenco già versato, nonché una duplicazione degli adempimenti di carattere amministrativo già posti in essere in occasione dell’iscrizione al predetto elenco.

PressGiochi