01 Maggio 2024 - 23:16

Corte dei Conti: “Distanze dai luoghi sensibili, funzionali a contrastare il gioco patologico”

“Nell’ambito delle misure idonee ad arginare il fenomeno del gioco patologico, funzionali a tale scopo sono apparse anche le norme che disciplinano le misure regolative previste in relazione alle distanze

07 Marzo 2022

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“Nell’ambito delle misure idonee ad arginare il fenomeno del gioco patologico, funzionali a tale scopo sono apparse anche le norme che disciplinano le misure regolative previste in relazione alle distanze minime dei luoghi e delle aree dove sono attesi gli insediamenti degli esercizi commerciali nei quali si svolgono le attività di gioco, rispetto ai luoghi definiti “sensibili” (quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi)”.

E’ quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti sulla sua attività presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022.

Nella relazione sull’attività dell’Istituto nel 2021, si ricorda la deliberazione concernente “Il fondo per il gioco d’azzardo patologico”, ha analizzato profili finanziari e gestionali, investendo questioni di legalità, di tenuta ordinamentale e di bilanciamento di plurime posizioni soggettive, che vanno a comporre un articolato scenario. Hanno rappresentato oggetto di approfondimento gli aspetti fiscali riguardanti la dimensione finanziaria relativamente alle entrate derivanti dal settore del gaming. L’indagine, analizzando gli aspetti gestionali del fenomeno, ha verificato l’attuazione della norma istitutiva del Fondo statale (legge di stabilità del 2016) posto a contrasto degli effetti negativi, sociali ed economici, oltre che sanitari. Con più specifico riferimento alle amministrazioni centrali, tra le osservazioni della Corte vi è stata la necessità di proseguire tempestivamente nella definizione della piattaforma informatica funzionale a una migliore programmazione degli interventi e a individuare gli indicatori di contesto per la valutazione uniforme delle azioni previste nella programmazione regionale, valorizzando, in tal senso, i momenti della concertazione tra Stato e regioni.
Nell’ambito delle misure idonee ad arginare il fenomeno del gioco patologico, funzionali a tale scopo sono apparse anche le norme che disciplinano le misure regolative previste in relazione alle distanze minime dei luoghi e delle aree dove sono attesi gli insediamenti degli esercizi commerciali nei quali si svolgono le attività di gioco, rispetto ai luoghi definiti “sensibili” (quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi)” si legge.

 

Parlando di ludopatia, la Corte ricorda che “ai fini del riconoscimento del vizio totale di mente per disturbo da gioco d’azzardo (fermo restando l’accertamento del nesso causale tra il disturbo, anche temporaneo, e la condotta delittuosa) sono rilevanti i disagi della personalità così gravi da indurre una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile che non consente al reo di gestire le proprie azioni e di percepirne il disvalore. Nel caso di specie, il pieno riconoscimento dell’azione dannosa al colloquio immediatamente successivo al fatto e l’attivazione del convenuto per l’inserimento nella comunità terapeutica solo successivamente ha indotto il collegio a non ritenere vi fossero elementi sufficienti per affermare che il convenuto non avesse contezza del disvalore dell’azione dannosa, e ciò non ha consentito di dichiararne il vizio totale di mente (sent. n. 104/2021, Emilia-Romagna).
In relazione all’ammanco delle ammanco delle somme derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso per due musei, in conseguenza del mancato versamento dell’incasso alla Tesoreria Provinciale dello Stato, da parte dell’agente contabile preposto a tale riscossione, va esclusa la causa di forza maggiore, in conseguenza dello stato di asserita infermità mentale da “disturbo ossessivo compulsivo con gambling
patologico”, assumendo rilievo il tentativo della convenuta di giustificare il mancato versamento delle somme incassate ricorrendo all’artificio di simulare due episodi di furto asseritamente commessi da ignoti. Risulta, infatti, evidente come il vizio del gioco costituisca, nella specie, solo l’antefatto del delitto di peculato, che risulta in realtà realizzato non in vista di un’immediata occasione di gioco rispetto alla quale
fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica “compulsiva”, l’approvvigionamento finanziario, ma solo (al più) per rimediare agli effetti economici già prodotti dal vizio (sent. n. 657/2021, Lazio)”.

 

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