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Casero (Economia): “Le leggi regionali sui giochi potrebbero essere prorogate e comunque si adegueranno all’intesa”

“Le leggi regionali e le ordinanze comunali che dispongono l’introduzione di limiti orari agli apparecchi da divertimento e ai punti di gioco non sono ancora operative e, prima della loro

27 Ottobre 2017

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“Le leggi regionali e le ordinanze comunali che dispongono l’introduzione di limiti orari agli apparecchi da divertimento e ai punti di gioco non sono ancora operative e, prima della loro entrata in funzione, potrebbero anche essere oggetto di proroga”.

Lo ha dichiarato ieri il Viceministro all’Economia Luigi Casero rispondendo all’interrogazione presentata dagli onorevoli di FI Laffranco e Giorgetti in merito al minor gettito derivante dal progetto di riordino dei giochi pubblici, così come definito dall’intesa siglata in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali.

“Giova brevemente richiamare – ha dichiarato Casero – il quadro normativo di riferimento. L’articolo 1, comma 936 della legge 28 novembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto che in sede di Conferenza Unificata siano definite:

a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico;

b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei predetti punti vendita.

 

La finalità delle relative scelte è quella di garantire « i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età».

In coerenza con questa impostazione la Conferenza Unificata ha avviato, il 5 maggio 2016, il confronto sulla regolazione del settore dei giochi e, dopo una serie di incontri, verifiche e approfondimenti, nella seduta del 7 settembre 2017 stata siglata l’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

Il predetto articolo 1, comma 936 delle legge di stabilità per il 2016 prevede che le intese raggiunte in Conferenza Unificata siano recepite con decreto del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Ciò posto, nel documento in esame, gli Onorevoli interroganti affermano che dall’applicazione dell’intesa deriverebbero circa 2.8 miliardi di euro di minori entrate, computando tra esse anche 500 milioni di euro derivanti dalla riduzione derivanti dalla riduzione delle AWP, prevista ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 6 e dal decreto ministeriale 25 luglio 2017.

In base a tali norme, il numero delle AWP attualmente in esercizio, pari a circa 400.000, saranno ridotte a 265.000. Detta disposizione, peraltro, anticipa quanto era stato già previsto dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per 2016).

Deve osservarsi, a tal proposito, che, in sede di stima degli effetti di tale ultima disposizione, la Relazione Tecnica correlata al provvedimento originario ha rappresentato che tale riduzione non avrebbe comportato nel triennio successivo (quindi nel 2016, 2017, 2018) effetti sul gettito tenuto conto del fatto che il numero degli apparecchi residui possono comunque assorbire la domanda di gioco, soddisfatta tra l’altro, anche dalle VLT per le quali non è prevista una riduzione di numero.

D’altra parte, deve sottolinearsi come la Relazione Tecnica a corredo dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 evidenzia che detta norma non comporta oneri per lo Stato in quanto la riduzione del 30 per cento degli apparecchi di divertimento ed intrattenimento era già prevista dal citato articolo 1, comma 943 della legge 208 del 2015 e in quella sede erano stati calcolati gli effetti della riduzione stessa.

Per quanto concerne il riferimento alle leggi regionali e delle ordinanze comunali che dispongono l’introduzione di limiti orari, previsione di distanze minime per gli apparecchi da divertimento e i punti di gioco, è opportuno precisare che le leggi regionali citate non sono ancora operative e, prima della loro entrata in funzione, potrebbero anche essere oggetto di proroga, in ordine alla effettiva entrata in vigore, a seguito dell’accordo raggiunto tra Governo ed Enti locali.

Tale accordo, infatti, prevede espressamente che «le leggi regionali ed i regolamenti comunali si adegueranno» a quanto previsto nell’Accordo stesso.

Inoltre, alcune leggi regionali, come gli stessi Onorevoli interroganti evidenziano, produrranno effetti a partire dal 2019 e dal 2020, per cui non sarebbero comunque di competenza contabile per l’anno 2018.

Analogamente, – conclude nella sua risposta il viceministro – non saranno operative nel 2018 alcune misure citate nella Q.T., alle quali sono associate previsioni di minori entrate, come la riduzione dei punti vendita (che avverrà entro il 31 dicembre 2020) e l’introduzione della tessera del giocatore.

 

PressGiochi