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Tassa dei 500 mln: il Tar respinge la richiesta di sospensione; i 300 mln vanno pagati

Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare promossa dai concessionari della rete degli apparecchi da gioco contro il pagamento della tassa dei 500 mln imposta dalla legge di Stabilità

22 Ottobre 2015

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Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare promossa dai concessionari della rete degli apparecchi da gioco contro il pagamento della tassa dei 500 mln imposta dalla legge di Stabilità 2015.

I concessionari avevano chiesto la sospensione del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che stabiliva il versamento a carico della filiera, per l’anno 2015, dell’importo di 500mila euro suddiviso in due rate, di cui una, pari al 40 entro il 30 aprile 2015 ed una, pari al 60 entro il 31 ottobre 2015. Il collegio difensivo chiedeva inoltre di rimettere la causa alla Corte di Giustizia UE o alla Corte Costituzionale.

Ma per il giudice romano “non appare compiutamente dimostrato che, ottemperando tutti i soggetti della filiera a quanto disposto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 e dal provvedimento impugnato, sussista un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione del merito del ricorso”.

Come ha spiegato il giudice “secondo l’art. 58, comma 1, cod. proc. amm., la domanda cautelare può essere riproposta “se si verificano mutamenti nelle circostanze” o se le parti “allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare” e, in tale caso, “l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”.

Per il Tar, i concessionari “non hanno esaustivamente dimostrato che la riduzione dei compensi ai sensi dell’art.1, comma 649, della legge n. 190/2014, avrebbe un’incidenza sul loro equilibrio economico complessivo tale da mettere a rischio la loro operatività nelle more della definizione del presente giudizio”.

“Ritenuto pertanto che – nel contemperamento degli opposti interessi – non sussistono i presupposti per accogliere la nuova domanda cautelare presentata in data 29.9.2015”, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, ha repsinto l’istanza cautelare promossa.

 

 

Ricordiamo che l’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità), sul quale i concessionari hanno posto la richiesta di annullamento, disapplicazione e la declaratoria di illegittimità costituzionale ed europea, previa rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia, dispone che “A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente dal 1 gennaio 2015: a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell’eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente; b) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall’anno 2016, previa periodica ricognizione, all’eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi; c) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati”.

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