27 Luglio 2024 - 03:52

Distanziometro giochi in Emilia Romagna: CdS ordina verifica dell’effetto espulsivo a Cattolica

Palazzo Spada ordina verifica dell’effetto espulsivo del distanziometro nel comune di Cattolica.

16 Maggio 2024

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Il Consiglio di Stato intervenendo sull’appello di una sala giochi costretta alla chiusura dalla legge regionale dell’Emilia Romagna ha disposto “una verificazione che chiarisca “se, tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel territorio del Comune di Cattolica, nonché della complessiva disciplina relativa all’insediamento delle attività di sala giochi e sala scommesse, ivi compresa la normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di tali esercizi, e, comunque, quale sia la percentuale di territorio eventualmente disponibile per l’installazione ovvero per la delocalizzazione dei medesimi”.

Con deliberazione di G.R. n. 831 del 12 giugno 2017, recante “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16”, successivamente modificata con deliberazione di G.R. n. 68/2019, la Regione Emilia Romagna, in pretesa attuazione dell’art. 6, comma 2 bis della l.r. n. 5/2013, ha vietato non soltanto le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito ma anche la conduzione di sale da gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri rispetto ad una nutrita serie di c.d. “luoghi sensibili”.

Con delibera di G.C. n. 218/2017 l’Amministrazione comunale di Cattolica ha effettuato la mappatura dei luoghi sensibili in attuazione dell’art. 6 c. 2-bis della l.r. n. 5 del 2013, identificando anche la ala giochi del ricorrente tra quelle ubicate a distanza inferiore a 500 metri, nel caso di specie dalla chiesa di Sant’Antonio.

Oggi il Consiglio di Stato ha designato il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (DABC) del Politecnico di Milano come organismo competente per la verifica. Il Direttore del Dipartimento nominerà il verificatore con le competenze necessarie.

Il verificatore può essere assistito da personale del Dipartimento per attività di supporto tecnico. Le parti coinvolte possono nominare i propri tecnici fino all’inizio delle operazioni di verifica, a cui possono partecipare tramite i loro difensori e tecnici. L’inizio delle operazioni sarà comunicato almeno cinque giorni prima.

La verifica deve essere completata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza al Dipartimento. Il verificatore, nominato entro dieci giorni dall’ordinanza, trasmetterà uno schema della relazione alle parti entro sessanta giorni dall’inizio delle operazioni. Le parti possono inviare osservazioni nei successivi dieci giorni. Il verificatore depositerà la relazione finale, con le controdeduzioni, presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato entro dieci giorni successivi.

La società appellante dovrà anticipare € 2.500,00 come compenso provvisorio per il verificatore, con le spese definitive regolate alla fine della decisione.

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