06 Maggio 2024 - 04:57

Scommesse: il Tar Abruzzo nega licenza di polizia a Ctd legato a bookmaker non concessionario

Il Tar Abruzzo ha respinto il ricorso di un centro trasmissione dati legato alla società austriaca società “Phoenix international ltd” contro il provvedimento del Questore di Pescara che aveva negato

28 Dicembre 2015

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Il Tar Abruzzo ha respinto il ricorso di un centro trasmissione dati legato alla società austriaca società “Phoenix international ltd” contro il provvedimento del Questore di Pescara che aveva negato la licenza di polizia.

Per il Collegio, il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della mancata impugnativa dei vari bandi di concorso per ottenere le concessioni che avrebbero legittimato l’operare nel territorio italiano e dei provvedimenti concessori assentiti da parte del bookmaker, perché il gravame non era stato notificato ad alcun controinteressato e perché tale impugnativa era stata proposta non dalla “Phoenix international ltd”, ma da un soggetto terzo che svolge la mera attività di intermediazione.

 

“La qualità di concessionario – ha ricordato il Tar – costituisce presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta”, per cui ha concluso che “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori” e “tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”.

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