04 Maggio 2024 - 00:48

Piemonte e reinstallazione slot machine. Avv. Giacobbe: “La Regione dovrà intervenire per chiarire alcuni aspetti fortemente contraddittori”

“La legge 19 del 2021 della Regione Piemonte ha avuto una genesi particolare visto che è stata approvata con forti resistenza da parte di alcune forze politiche e il testo

29 Novembre 2021

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“La legge 19 del 2021 della Regione Piemonte ha avuto una genesi particolare visto che è stata approvata con forti resistenza da parte di alcune forze politiche e il testo nasce in questo contesto con aspetti anche fortemente contraddittori e di difficile interpretazione”.

Ad affermarlo in un’intervista a 15 Minuti con PressGiochi è l’avvocato Luca Giacobbe che fornisce una interpretazione ai vari noti evidenziati in queste settimane da operatori e comuni piemontesi in merito all’applicazione delle norme in essa contenute.

“Di questa difficile interpretazione ne sono consapevoli gli stessi uffici regionali che stanno valutando una serie di richieste provenienti sia dagli operatori che dagli stessi enti che hanno ricevuto in questi mesi le varie richieste di reinstallazione da parte sia dei soggetti primari che dei soggetti generalisti indicati nell’articolo 26 comma 1 e 2.

L’interpretazione della norma quindi non è semplice. L’articolo 26 prende atto della sostanziale difficoltà che ha creato la legge 9 del 2016 a tutto il comparto del mondo del gioco. La legge del 2016 introducendo il distanziometro ha largamente cancellato l’offerta di giochi tramite apparecchi dal territorio piemontese.

Il legislatore oggi concede la possibilità di reinstallare gli apparecchi agli esercizi primari (comma 1) che per effetto della legge del 2016 hanno dovuto dismettere gli apparecchi perché sottoposti a regime distanziometrico.

Il comma 2 fa riferimento invece, alla facoltà di reinstallazione da parte dei soggetti muniti di una autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

La cosa chiara è che gli operatori devono inviare istanza entro il 31 dicembre 2021. Tutto il resto non è chiaro.

Innanzitutto ci si chiede a chi devono inviare l’istanza, chi è il soggetto competente?

Una volta inviata l’istanza devono attendere un provvedimento da parte dell’ente?

La dizione ‘istanza’ sembrerebbe presupporre che non basti una sorta di segnalazione di inizio attività ma serva un via libera da parte dell’ente competente. Quindi dal mio punto di vista è necessario attendete una riposta dall’ente.

Il comune di Torino, ad esempio, ha realizzato all’interno del portale dell’amministrazione delle funzionalità e messo a disposizione dei moduli ed una procedura per ricevere le istanze di reinstallazione.

Altri comuni non lo hanno fatto e questo può portare confusione tra gli esercizi. Nelle scorse settimane sono state pubblicate delle FAQ sul sito dell’amministrazione regionale e gli uffici stanno dando una interpretazione alle varie questioni.

Ma chi sono i soggetti previsti nel comma secondo dell’articolo 26 autorizzati dall’Agenzia dogane e monopoli che potranno presentare istanza di reinstallazione?

Ci sono due interpretazioni possibili: la prima vede nel novero di questi soggetti esclusivamente le rivendite di tabacchi e i generi di monopolio; nel secondo caso, secondo la mia interpretazione, la norma si riferisce più estensivamente a tutti coloro che sono muniti o che erano muniti fino all’entrata in vigore della legge 9 del 2016 di un titolo abilitativo rilasciato dall’ADM. Da questo punto di vista il certificato di iscrizione al RIES costituisce un titolo abilitativo.

Alcuni elementi ci fanno propendere per questa interpretazione secondo cui anche i bar e i circoli che hanno dovuto dismettere gli apparecchi dopo il 2016 possono fare istanza per la reinstallazione. Perché l’articolo 1 comma 3 del decreto Ries parla esplicitamente di un titolo abilitativo. Ricordiamo che ADM valuta la domanda di iscrizione al Ries fatta dall’operatore ed emette una certificazione che costituisce un titolo che permette all’esercente di sottoscrivere validamente un contratto con un concessionario o con un gestore.

Altra criticità della norma è l’introduzione a partire dal 1 gennaio 2022 dell’uso della tessera sanitaria per le Awp ancora non omologate a livello nazionale ad accettare la tessera.

Ci sono due interventi che il Consiglio regionale dovrebbe fare con urgenza – continua il legale.

Il primo relativo all’articolo 7 comma 4 che prevede l’obbligo della tessera sanitaria negli apparecchi collocati negli esercizi generalisti, il che significa inserire il lettore di tessera sanitaria anche nelle AWP. Questo riguarda una normativa di carattere nazionale. In realtà questo articolo valida regole di costruzione che potrebbero essere anche di carattere regionale. Ogni regione potrebbe a questo punto intervenire sulla normativa nazionale e sulle regole uniformi stabilite dal legislatore sulla costruzione dell’apparecchi. Si tratta di un errore di carattere tecnico. Sarebbe come inserire una vara e propria regola tecnica che andava notificata a Bruxelles, inoltre significa introdurre un elemento di differenziazione rispetto ad una normativa di carattere nazionale che riguarda le regole di costruzione degli apparecchi. Se così non fosse, e la Regione non intervenisse a rettificare l’errore, valideremmo la possibilità delle regioni di intervenire sugli apparecchi. Anche lo stesso ente regolatore ADM dovrebbe segnalare questo errore.

Un ultimo aspetto da segnalare è quello relativo alla normativa sul contingentamento. Anche qui il legislatore regionale interviene in una materia di competenza nazionale. Ricordiamo a tutti che esiste un decreto ADM del luglio 2011 che regola i parametri numerico quantitativi degli apparecchi rispetto agli esercizi commerciali nei quali questi possono essere installati, il cosiddetto decreto sul contingentamento” conclude l’avvocato Giacobbe.

PressGiochi