06 Maggio 2024 - 01:35

Nuovi termini per la detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto

“Il D.L. 50 del 24 aprile 2017 introduce importanti novità in materia di detrazione IVA. Cambiando la normativa attualmente in vigore, – scrive Marco Minoccheri, consulente fiscale dell’Associazione Astro – il

07 Luglio 2017

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“Il D.L. 50 del 24 aprile 2017 introduce importanti novità in materia di detrazione IVA. Cambiando la normativa attualmente in vigore, – scrive Marco Minoccheri, consulente fiscale dell’Associazione Astro – il decreto modifica i termini in cui è possibile detrarre l’IVA a credito si riducono così i termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture emesse a decorrere dal 01/01/2017.

 

Posto che il diritto alla detrazione sorge nel periodo in cui l’IVA è divenuta esigibile, ossia quando l’operazione è stata effettuata l’articolo 2 del D.L. 50/2017 modifica l’articolo 19, comma 1 del D.P.R. 633/72, prevedendo che l’IVA, dal momento in cui diventa esigibile (art. 6 del D.P.R. 633/72) può essere detratta esclusivamente entro l’anno, più precisamente con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Nella nuova formulazione, pertanto continua ad essere previsto che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” ma viene disposto che tale diritto “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Quindi se il diritto alla detrazione sorge nel corso dell’anno 2017 potrà essere esercitato al massimo entro il prossimo 30 aprile 2018, che rappresenta il termine per la presentazione IVA dell’anno 2017, invece per quelle del 2015 il termine scade con la dichiarazione IVA che si presenterà nel 2018 nel rispetto della precedente disciplina.

Novità anche per la registrazione delle fatture di acquisto (art. 25 del D.P.R. 633/72), che dovranno essere registrate nel registro IVA prima della registrazione della liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l’IVA ed entro la scadenza della dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello di emissione della fattura.

E dal momento che le disposizioni sulla nuova detrazione IVA sono entrate subito in vigore con il D.L. 50/2017, la conseguenza è che il diritto alla detrazione viene meno per le operazioni del 2015 e 2016 per le quali ancora non è stato esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta a credito”.

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