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Nuovi codici tributo dal 20/07/2017: risoluzione 76/E del 22 giugno 2017

Con la risoluzione 76/E del 22 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimerne diciotto codici tributo , a ridenominarne due e, per altri, a limitarne le funzioni (dieci)

10 Luglio 2017

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Con la risoluzione 76/E del 22 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimerne diciotto codici tributo , a ridenominarne due e, per altri, a limitarne le funzioni (dieci) o a modificarne l’esposizione nel modello F24 (due).
I casi di pensionamento, in particolare, sono dovuti a ipotesi non più attuali, ad esempio i codici tributo un tempo utilizzati per versare gli importi collegati all’Irpeg. Questa imposta, infatti, è stata sostituita dall’Ires e, anzi, in relazione proprio a quei codici ora soppressi, la risoluzione precisa che, qualora fosse ancora necessario pagare somme a titolo di Irpeg, si potranno utilizzare i corrispondenti codici in vigore per l’Ires.
Sul versante “limitazioni”, non sarà più consentito esporre importi a credito compensati per i codici:
– 1061 (ritenuta sui redditi di capitale da partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici)
– 1665 (imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento)
– 1705 (ritenuta su proventi derivanti da partecipazione a Oicvm di diritto estero)
– 1807 (imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta)
– 2415 (imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti)
– 2726 (imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio)
– 2727 (imposta sostitutiva di Irpeg e Irap sui maggiori valori derivanti da conferimenti)
– 2728 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf)
– 4996 (contributo straordinario per l’Europa autotassazione)
– 8846 (contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo).
Le modifiche nelle modalità di compilazione dell’F24 riguardano, invece, i codici 1710 e 1711 (imposta sostitutiva, rispettivamente, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale): ora andrà indicato anche il mese di riferimento, nella forma “00MM”, da riportare nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”.
Sia le soppressioni sia le modifiche saranno operative dal prossimo 20 luglio.
Ridenominazione, infine, per i codici tributo 4040 e 6780.
Il primo passa da: “imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010”
a “imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017”.
L’altro, invece, si trasforma da: “credito d’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita – decreto legge 24/09/2002, n. 209, art.1, comma 2”
in “credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”.

 

 

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