05 Maggio 2024 - 05:42

Manuale operativo GdF. Il Comandante Toschi: “Attenzione particolare a giochi online e transazioni”

Più che nuovi strumenti e disposizioni è un profondo cambiamento culturale. Così il comandante della Guardia di finanza, gen. Giorgio Toschi, ha definito il nuovo manuale operativo per il contrasto

28 Marzo 2018

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Più che nuovi strumenti e disposizioni è un profondo cambiamento culturale. Così il comandante della Guardia di finanza, gen. Giorgio Toschi, ha definito il nuovo manuale operativo per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.

Il nuovo manuale arriva a distanza di 10 anni dal precedente “in un contesto caratterizzato – ha detto Toschi – da profondi cambiamenti nel sistema tributario nazionale e internazionale e da una economia sempre più globale e digitale”.

Nel nuovo manuale operativo della Guardia di Finanza si parla anche di gioco d’azzardo.

“L’impegno della Guardia di Finanza – si legge nel manuale – con riferimento alle attività di polizia giudiziaria delegate a contrasto dei reati tributari di cui al citato D.Lgs. n. 74/2000, di quelli in materia di gioco e scommesse, accise e lavoro sommerso, nonché del reato di contrabbando, si traduce in migliaia di investigazioni all’anno – analiticamente consuntivabili grazie ad un applicativo “dedicato” predisposto dal Comando Generale – cui fanno seguito l’esecuzione su delega ovvero l’inoltro della proposta alle competenti Autorità giudiziarie di adozione di sequestri, anche nella forma per equivalente, per valori di assoluto rilievo.

Per quanto di più immediato interesse in questo Manuale operativo, all’infiltrazione della criminalità nell’economia legale, al riciclaggio di denaro e al gioco illegale, sia garantita mediante l’effettuazione di “Piani Operativi”, la cui esecuzione potrà costituire strumento di analisi e controllo. Nell’ambito del citato obiettivo strategico rientrano, di regola, le attività di verifica e controllo in tutti i settori impositivi, riguardanti le diverse categorie di contribuenti e i fenomeni evasivi, elusivi e di frode più gravi e diffusi, nonché gli interventi a contrasto del gioco e delle scommesse illegali, del contrabbando e l’attività di controllo economico del territorio.

 

Tra gli strumenti di controllo utilizzati, la GDF ricorda “i seguenti applicativi, acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, seppur finalizzati alla selezione di possibili obiettivi con riferimento al settore

dell’evasione in materia di fiscalità dei giochi e doganale, possono essere assai proficuamente utilizzati per il contrasto alle frodi e all’evasione in tema di imposte dirette e Iva:

– “Anagrafe dei conti di gioco”, che consente di monitorare le attività relative ai giochi a distanza, nonché – in determinate situazioni – di procedere anche alla sospensione, alla chiusura o alla riattivazione di un conto di gioco. L’Anagrafe contiene tutte le informazioni concernenti i giochi a distanza relative ai conti di gioco aperti dai singoli giocatori con i concessionari dell’Agenzia, alle giocate, alle vincite e ai rimborsi di giocate, ai bonus e alle riscossioni, alle ricariche, ai prelievi effettuati, nonché all’eventuale saldo attivo presente sul conto. Sul punto, rinviando alla circolare n. 30422 in data 3 febbraio 2014 di questo Comando Generale – III Reparto, si rimarca che l’accesso all’applicativo potrà risultare utile anche nei casi di acquisizione di concreti elementi di spesa indicativi di capacità contributiva, con conseguente possibilità di sviluppi di carattere operativo tesi a valorizzarne il contenuto, se del caso attraverso il ricorso ad autonome attività ispettive ovvero mediante l’invio di segnalazioni ai locali Uffici dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Ai sensi del quinto comma della citata disposizione, infatti, la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata – fatta salva la prova contraria – sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

 

In attuazione di tale previsione, i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 e del 16 settembre 2015, alla Tabella A recante “Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva” includono espressamente, tra le voci di “consumo”, alla categoria “Tempo libero, cultura e giochi”, anche le spese per i “giochi online”;

– “CAST – Controllo Apparecchi sul Territorio” che, operando sui dati di gioco e di carattere amministrativo relativi agli apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (cc.dd. “newslot”), consente di individuare i proprietari (gestori) per i quali l’indicatore di “raccolta media giornaliera per apparecchio” si discosta dall’analogo valore determinato a livello provinciale, nonché “Cruscotto dei Conti di Gioco”, riferito al gioco telematico, che permette di effettuare analisi statistiche sui conti di gioco, monitorare i concessionari, porre in luce situazioni di anomalia e selezionare i “conti-utenti” da approfondire, anche sulla base di movimentazioni atipiche e/o sproporzionate rispetto alle capacità economico reddituali del giocatore.

Anche in questo caso, rinviando alla circolare n. 250713 in data 4 settembre 2014 di questo Comando Generale – III Reparto, si pone in evidenza che la valorizzazione di tali strumenti informatici rappresenta un’importante opportunità per una più mirata ed efficace selezione di obiettivi connotati da alti profili di rischio di violazioni consistenti e di frode, tenuto conto delle chiare potenzialità degli applicativi in questione, per migliorare la ricerca di impieghi di risorse finanziarie non coerenti con le fonti reddituali dichiarate, che possono trovare ragione in condotte evasive ovvero di utilizzo di proventi derivanti da attività criminali;

si rende sempre opportuna, altresì, la consultazione preliminare della c.d. “Anagrafe dei conti di gioco”. Occorre verificare, infatti, se il soggetto interessato dal provvedimento di sequestro sia o meno titolare di un “conto di gioco”, potendo egli aver stipulato apposito contratto con un concessionario abilitato all’effettuazione del c.d. “gioco a distanza” (a mente dell’art. 24, commi da 11 a 26, della L. 7 luglio 2009, n. 88). Il conto di gioco è un “conto virtuale”, il cui saldo risulta depositato presso un conto corrente bancario intestato al concessionario e i cui estremi sono acquisibili tramite uno specifico applicativo, sviluppato da SO.GE.I. S.p.A., che memorizza le operazioni effettuate sul conto (ricariche, vincite, rimborsi, saldo, ecc.) ed è accessibile a taluni militari abilitati (non occorre, quindi, la previa autorizzazione del Comandante Regionale, posto che non si tratta di dati finanziari). In altri termini, l’interrogazione della “Anagrafe dei conti di gioco” consente di avere cognizione di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie da parte dei soggetti, eventualmente sottoponibili a sequestro secondo le procedure indicate nella circolare di questo Comando Generale – III Reparto n. 30422 in data 3 febbraio 2014”.

 

 

Il Manuale segnala il “rafforzato il sistema di monitoraggio e controllo sull’attività dei cc.dd. money transfer e dei soggetti che operano nel settore dei giochi, attraverso la costituzione di una banca dati informativa e il potenziamento delle funzioni di controllo della Guardia di Finanza;

Proprio in relazione ai versamenti e agli importi accreditati sui conti e sui rapporti del soggetto controllato, i giudici di legittimità hanno avuto modo, inoltre, di chiarire che:

– per il contribuente che voglia giustificare ingenti versamenti adducendo vincite al lotto non è sufficiente esibire le ricevute delle giocate, ma è anche necessario allegare il versamento sul conto delle somme incassate, in quanto “la presunzione che sta alla base delle indagini non può essere vinta dalla presentazione di biglietti vincenti della lotteria, specialmente se si tratta di incassi che per ragione di valore possono essere eseguiti attraverso la semplice presentazione della giocata senza ulteriori riscontri circa il nominativo del beneficiario delle somme” (Cass., Sez. V, 5 febbraio 2009, n. 2752);

– l’Amministrazione finanziaria deve tener adeguatamente conto delle prove documentali offerte dal contribuente dalle quali emerga che i prelevamenti ed i versamenti afferiscano, almeno in parte, “a compravendite di titoli (CCT), ripetute nel tempo, originate da investimenti compiuti in anni antecedenti a quelli oggetto di accertamento” (Cass., Sez. V, 20 luglio 2012, n. 12624). Si considerino, ulteriormente, ipotesi di accredito sui rapporti intestati al contribuente di somme rinvenienti da entità giuridiche le quali gestiscano piattaforme informatiche che convertano moneta avente corso legale in valuta virtuale o criptovalute, talora utilizzate, ad esempio, dagli interessati, per giochi on line. Orbene, particolare attenzione va riposta a tali operazioni di accredito, tenuto anche conto che i passaggi/gli scambi di criptovalute (es. bitcoin) tra soggetti non sono censiti, investendo un mercato totalmente non ufficiale: in astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori – in sede di eventuale, successiva attività ispettiva – che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme on line.

 

Il nuovo Manuale operativo della GdF dedica un capitolo alla “stabile organizzazione nel settore dei giochi”.

Come si legge: La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto la presunzione legale di esistenza di una stabile organizzazione con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse, al fine di contrastare possibili condotte evasive da parte di bookmaker residenti all’estero che attraverso l’utilizzo di stabili organizzazioni non dichiarate, raccolgono scommesse in Italia per il tramite di agenti o gestori residenti, operanti anche sotto forma di centri di trasmissione dati. Le disposizioni in argomento introducono una procedura di applicazione di una presunzione legale sull’esistenza di una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 162 TUIR, in capo all’impresa non residente che si avvalga, ai fini della raccolta delle scommesse, di uno o più soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, anche sotto forma di Centro Trasmissione Dati, cui sono attribuite le attività tipiche del gestore (quali, ad esempio, raccolta scommesse, pagamento premi, concessione di apparecchiature informatiche e di locati), quando i flussi finanziari intercorrenti tra i gestori e il soggetto non residente superino, nell’arco di sei mesi, l’importo di 500.000 euro. Per l’applicazione della suddetta presunzione, le citate disposizioni stabiliscono che:

– al superamento della suddetta soglia, il gestore e il soggetto estero vengano convocati dall’Agenzia delle Entrate per fornire, in contraddittorio, la prova di non possedere una stabile organizzazione occulta in Italia;

– ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, le attività svolte dai gestori possono essere desunte anche dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di Finanza;

– laddove, all’esito del procedimento, sia stata raggiunta – anche su base presuntiva – la prova dell’esistenza di una stabile organizzazione occulta, l’Agenzia delle Entrate emette motivato avviso di accertamento, liquidando la maggiore imposta;

– il contribuente può, comunque, presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale dimostri l’inesistenza di una stabile organizzazione in Italia;

– una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25% sugli importi che i gestori dei punti di gioco, collegati con reti estere, riversano alla stessa società estera per via telematica.

 

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