05 Maggio 2024 - 17:34

La Legge di Bilancio ottiene la fiducia del Senato

Nella giornata di ieri, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando con 149 voti favorevoli e 93 contrari l’emendamento 1.700, interamente sostituivo degli articoli della prima sezione

01 Dicembre 2017

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Nella giornata di ieri, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando con 149 voti favorevoli e 93 contrari l’emendamento 1.700, interamente sostituivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2960, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. L’emendamento governativo recepisce le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, con alcune correzioni e integrazioni di carattere tecnico e istituzionale. La seduta si è conclusa con il voto della Nota di variazione e la votazione finale del ddl di bilancio (136 sì e 30 no), che dopo il via libera di Palazzo Madama passa alla Camera in seconda lettura.

 

L’iter a Montecitorio dovrebbe essere avviato in commissione Bilancio martedì 5 dicembre per concludersi in tempo per portare il provvedimento in Aula il 19 dicembre.

 

La legge contiene disposizioni relative al rinnovo dei bandi per le scommesse e il bingo.

 

L’art. 90 recante disposizioni in materia di giochi prevede nello specifico:

La proposta normativa all’esame, intervenendo sull’articolo 1, comma 636, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), provvede:

  • ad estendere alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 la previsione dell’indizione di una gara per l’attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro (comma 1, lett.a));
  • ad elevare da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell’atto integrativo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge n. 220/2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (comma 1, lett. b)).

Si prevede poi che , anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisca con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge n. 208/ 2015 , con un introito almeno pari a 410 milioni.

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge n. 190/ 2014, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge n. 208/2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (comma 2).

Si prevede poi che, al fine di consentire l’espletamento delle predette procedure di selezione, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata (comma 3).

 

All’ininterno degli emendamenti approvati, si prevede inoltre che :

-Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2018, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

 

-Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

 

 

PressGiochi