01 Maggio 2024 - 09:13

In Gazzetta ufficiale il Decreto su pensioni e reddito di cittadinanza

Pubblicata in Gazzetta ufficiale il decreto di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di

01 Aprile 2019

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Pubblicata in Gazzetta ufficiale il decreto di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

La legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 30 marzo 2019.

 

In Gazzetta è stato pubblicato anche il testo coordinato al decreto. Il decreto “Al fine di prevenire e contrastare fenomeni  di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco  d’azzardo  (DGA), e’ in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico (RdC) per giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita’.

Art. 27          Disposizioni in materia di giochi

  1. La ritenuta sulle vincite del gioco  numerico  a  quota  fissa denominato  «  10&lotto  »  e  dei  relativi   giochi   opzionali   e complementari e’ fissata all’11 per cento a decorrere dal  1°  luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’8 per cento per  tutti  gli  altri giochi numerici a quota fissa.
  2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui alla lettera a)».
  3. Il rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ subordinato al  versamento  di  un corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio. Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
  4. In considerazione della previsione di cui all’articolo 1  commi 569, lettera b), e 1098,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, l’introduzione  della  tessera   sanitaria   prevista   dall’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi  di cui all’articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  Testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi  che  consentono  il gioco pubblico da ambiente remoto.
  5. Per il solo anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre ai  sensi  dell’articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell’articolo 6 del  decreto  direttoriale  1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n. 169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e’  ridotto   dei versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette maggiorazioni.
  6. Al fine di contrastare piu’ efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di  disturbo  da gioco d’azzardo patologico, all’articolo 4 della  legge  13  dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei  mesi  a  tre anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»; b) le parole «Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato» dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle dogane e dei monopoli»;c) e’ aggiunto il seguente comma:  «4-quater).  L’Agenzia  delle dogane e dei monopoli e’ tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano straordinario di controllo e contrasto all’attivita’ illegale di  cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione  della raccolta di gioco illegale.».
  7. All’articolo 110, comma 9,  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773, dopo la lettera f-ter) e’ aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6 e 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.».

 

 

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