12 Maggio 2024 - 11:07

Il Tar Veneto respinge ricorso contro l’ordinanza sugli orari di gioco del comune di Cassola

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di due società contro il  Comune di Cassola per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 30 dell’ 1.3.2017 ad oggetto

11 Dicembre 2017

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di due società contro il  Comune di Cassola per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 30 dell’ 1.3.2017 ad oggetto la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito,

Come spiega il Tar: “Le società ricorrenti, nella loro veste di soggetti operanti nel settore dell’istallazione e del noleggio di apparecchi per il gioco lecito, titolari di sala VLT o di altri pubblici esercizi presso i quali sono installati apparecchi per il gioco, hanno impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Cassola ha determinato gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese. Il ricorso non merita accoglimento”.

“Giova premettere- prosegue il Tribunale- in punto di fatto, che, prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata, l’attività svolta dalle ricorrenti era priva di qualsiasi limitazione oraria (l’orario di apertura era illimitato: h 24): in virtù della contestata rimodulazione degli orari, nei pubblici esercizi gestiti dalle parti ricorrenti è ora possibile svolgere attività di gioco lecito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni.

Ciò posto in facto, si osserva in iure che la limitazione degli orari di apertura o funzionamento delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini”.

 

“Nell’attuale momento storico – prosegue il Tribunale- la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale . Vanno disattese anche le censure con cui le ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e la violazione della libertà d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e del principio di proporzionalità.

L’ordinanza, in disparte ogni considerazione in ordine alla sua natura di atto generale, è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo.

“La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è- conclude il Tar- in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto.

Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite”.

PressGiochi