03 Maggio 2024 - 20:24

Distanziometro. Franzoso (Astro): “A Bolzano finirà ciò che a Bolzano è iniziato?”

Casinò di Saint Vincent vota referendum. Albertinelli (Savt): “La responsabilità scaricata di nuovo sui giocatori” L’avvocato Michele Franzoso, del centro studi di Astro, analizza la questione del distanziometro di Bolzano.

05 Luglio 2017

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Casinò di Saint Vincent vota referendum. Albertinelli (Savt): “La responsabilità scaricata di nuovo sui giocatori”

L’avvocato Michele Franzoso, del centro studi di Astro, analizza la questione del distanziometro di Bolzano.

“Le Leggi Regionali varate in tema di “distanziometro”- commenta- partono dal “presupposto” (in parte errato), che la Corte Costituzionale (sent. N. 300/2011), si sia già espressa sulla legittimità dei divieti di insediamento/ installazione all’interno dei raggi di interdizione dei luoghi sensibili.

L’accettazione “supina” dei vari “esecutivi” che, dal 2011 ad oggi, hanno rinunciato alla propria prerogativa di tutelare il prodotto “statale” di gioco, ha consolidato questa “percezione di legittimità”, facendo susseguire – dopo la Legge della Provincia Autonoma di Bolzano – altre 13 leggi regionali “distanzianti” gli apparecchi da gioco dai luoghi sensibili.

In realtà, la Corte Costituzionale, nella propria “celebre” sentenza n. 300/2011, aveva “solamente” risolto un conflitto di attribuzioni tra Ente Locale legiferante (in quanto equiparato alla Regione) e Stato, applicando l’articolo 117 della Costituzione (e chiarendo la reale portata del principio di “competenza concorrente” che un “frettoloso animus federalista consolidatosi in Parlamento aveva introdotto nell’Ordinamento).

Da tutto ciò scaturisce “l’assioma” oggi (percepito come) vigente secondo il quale la Regione (e le Provincie Autonome) possano legiferare “qualsiasi”distanza tra l’apparecchio da gioco (o il centro di scommessa, come ha “aggiunto” la recente Legge dell’Emilia Romagna), IMPONENDO altresì il trasloco (o la espulsione) agli apparecchi e agli insediamenti commerciali già presenti ed operanti, e non solo VIETANDO nuovi apparecchi nei raggi di interdizione dei luoghi sensibili (peraltro determinati a secondo della “fantasia” dei vari consigli elettivi locali).

In diritto non è complessa la differenza tra il “potere” di introdurre un divieto parziale (la tutela del luogo sensibile che tale è veramente), e il potere di introdurre un divieto “totale” (elevando a luogo sensibile lo sportello bancomat, e determinando raggi di interdizione coprenti tutto il territorio urbano).

Sul primo, la Corte si è espressa con la sentenza n. 300/2011, laddove ha stabilito che anche nella materia di competenza esclusiva dello STATO (il gioco), le regolamentazioni non confliggenti con le scelte statali di gestione dell’ordine pubblico, ma impattanti sulle discipline del commercio, rientrano tra le competenze dell’articolo 117 Cost.

“Sul secondo- prosegue- non ha ancora avuto modo di esprimersi “direttamente”, ma solo incidentalmente (in ordine alla questione di legittimità sollevata dal T.A.R. Puglia), osservando che “il tema dell’idoneità espulsiva” del gioco come effetto concreto del distanziometro adottato ( “in concreto”) dalla Regione Puglia non fosse stato espressamente “devoluto” alla cognizione della Consulta, e benché “rilevante” come argomento non poteva estendersi ad esso una “questione sostanzialmente incentrata sul tema della competenza” (e pertanto fotocopia di quella già risolta con l’antica sentenza n. 300/2011).

Il Consiglio di Stato, recentemente, proprio in occasione di un ricorso amministrativo promosso contro l’attuazione della Legge provinciale di Bolzano (da dove tutto è partito), ha deciso di “vederci chiaro”, e di affidare ad un perito l’analisi del distanziometro altoatesino, proprio per verificare se abbia o meno “effetto espulsivo”. E’ evidente che siffatto accertamento ha senso solo in presenza di un orientamento interpretativo che colga la differenza tra “disciplina locale autorizzata ex articolo 117 Cost.” e “divieto totale”, vietato e interdetto alle Regioni, per via della sua sovrapposizione con la materia dell’ordine pubblico interno riservato allo Stato.

Dando per scontata la “portata espulsiva dei distanziometri a raggio”, e rilevando come la giurisdizione amministrativa non possa, comunque, rimuovere la norma positiva dell’Ordinamento, che lo abbia introdotto, è altamente probabile che sarà il Consiglio di Stato a promuovere una nuova questione di legittimità costituzionale del “distanziometro”, spianando la strada alla rimozione di tutte le normative “distanzianti” introdotte imprudentemente dai Legislatori Locali, ovvero senza prima “comprendere” quali porzioni di suolo si determinavano come “interdette al gioco”, e in quali residue aree l’economia lecita autorizzata dallo Stato potesse, eventualmente, delocalizzarsi.

Bolzano è stato il primo territorio a “cacciare le slot”, ma rischia ora di essere il primo a doversele riprendere.

“Nel frattempo- conclude Franzoso- il veri “danneggiati” restano i cittadini, che “dai propri Amministratori del Territorio” hanno avuto, per tanti anni, una risposta al problema del G.A.P. che non ha generato alcuna evidenza di positiva efficacia socio-sanitaria (dato l’aumento della criticità in ogni regione in cui il distanziometro è stato applicato), e che per tanti anni si sono “sentiti dire” che fosse il gioco (ed in particolare la slot autorizzata dallo Stato) a dover essere la priorità di azione per le Assemblee elettive locali”.

PressGiochi