Verrà votata oggi presso la Commissione giustizia del Senato la proposta di parere da emettere in via consultiva alla Commissione Cultura in merito al ddl a firma Marti e altri
Verrà votata oggi presso la Commissione giustizia del Senato la proposta di parere da emettere in via consultiva alla Commissione Cultura in merito al ddl a firma Marti e altri sulla Regolamentazione delle competizioni videoludiche .
Nella seduta di ieri, il relatore di Fdi Rapani ha illustrato il provvedimento che si compone di 13 articoli e reca disposizioni per la regolamentazione delle competizioni videoludiche, ovvero i tornei, i circuiti competitivi ovvero le competizioni strutturate in modo simile in cui singoli giocatori o squadre praticano attività di videogaming, in presenza o a distanza.
“Grazie allo sviluppo della tecnologia, – ha detto – sempre più spesso i fruitori dei videogiochi non si limitano più ad un uso individuale degli stessi, bensì partecipano a vere e proprie gare, talvolta di livello internazionale.
Più nel dettaglio, l’articolo 1 enuncia l’oggetto e la finalità del progetto di legge; l’articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell’ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche.
L’articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali.
Gli articoli 5 e 6 prevedono a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, con premi dal valore superiore a 2.500 euro, l’obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura e di comunicare l’organizzazione di ogni singola competizione.
L’articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento.
L’articolo 8 disciplina l’inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici. L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.
L’articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l’ingresso in Italia e nell’area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni. L’articolo 13, recante le disposizioni finali, prevede che le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall’applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430)”.
Di interesse in relazione alle competenze della Commissione risultano essere in particolare gli articoli 4, 10 e 12.
L’articolo 4 introduce infatti specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori. Nello specifico, si dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.
L’articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e vieta ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche di scommettere, anche per il tramite di terze persone; la violazione del citato divieto comporta l’inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per la durata di un anno. L’organo competente all’adozione del provvedimento di inibizione è l’Ufficio presso il Ministero della Cultura individuato per l’attuazione della legge dall’articolo 5. In proposito sottolinea che sarebbe opportuno valutare l’opportunità di uniformare la denominazione dell’Ufficio di cui all’articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione».
L’articolo 12 reca infine le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge. In particolare: chiunque organizza una competizione videoludica senza la registrazione è soggetto ad una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti; chiunque violi l’articolo 4 (partecipazione di minori di anni 12 a competizioni videoludiche ovvero partecipazione di minori che abbiano compiuto 14 anni senza l’autorizzazione dei genitori) è soggetto, rispettivamente, a una multa da 1.000 a 5.000 euro e ad una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno definire meglio l’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni: la dizione «chiunque» utilizzata nel disegno di legge potrebbe infatti in astratto riferirsi anche agli stessi soggetti minori. Osserva inoltre che la multa rappresenta la pena prevista per i delitti; occorre pertanto valutare se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e conseguentemente sostituire al termine «multa» l’espressione «sanzione amministrativa».
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