05 Maggio 2024 - 03:01

Camera: l’Italia dei Valori mette al bando giochi d’azzardo, fisici e online; salva solo il Lotto e le scommesse

Reca ‘Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo’ la proposta di legge di iniziativa popolare depositata in apertura di Legislazione e sostenuta dall’IdV. “Governi di diverso colore, per reperire ulteriore

03 Aprile 2018

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Reca ‘Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo’ la proposta di legge di iniziativa popolare depositata in apertura di Legislazione e sostenuta dall’IdV.

“Governi di diverso colore, per reperire ulteriore gettito fiscale,- si legge – hanno previsto una valanga di legalizzazioni di nuovi giochi d’azzardo, anche on-line. Numerose associazioni, tanti sindaci con il loro manifesto e alcuni consigli regionali si sono pronunciati per il contrasto del gioco d’azzardo.

I progetti di legge presentati in Parlamento nelle ultime legislature hanno dato per scontata l’introduzione di nuovi giochi legalizzati.

Il partito dell’Italia dei valori, invece, considerando immorale che lo Stato prenda denaro sacrificando le persone, con proprie iniziative parlamentari e con propri esponenti, anche nella Commissione antimafia, ha sempre con-trastato la logica perversa dello Stato-croupier.

Perciò, con la presente proposta di legge, sollecita il Parlamento a sostenere una soluzione radicale del problema: il divieto assoluto e totale dei giochi con puntata di denaro, da considerare giochi d’azzardo (uniche eccezioni: il lotto, escluso il lotto istantaneo, le lotterie nelle loro varie forme e le scommesse sugli eventi sportivi), qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d’azzardo per contrastare la potenza eco-nomica delle lobby di pressione, presenti anche nella politica.

Il minor gettito fiscale è compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d’azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini sog-getti a rischio (da due a tre milioni). Perciò si omette una copertura finanziaria.

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE

ART. 1. (Giochi d’azzardo vietati).

  1. Sono vietati i giochi d’azzardo nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono intera-mente o quasi interamente aleatorie.
  2. Il divieto si applica ai giochi d’azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici o telematici, con canali televisivi, mediante telefonia fissa o mobile e internet.
  3. L’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Il Governo, con apposito provvedimento, provvede altresì ad abrogare le disposizioni vigenti che prevedono la legalizzazione di giochi in contrasto con quanto disposto dal comma 1, ad eccezione del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi sportivi.

  1. Le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate ai sensi del comma 3 sono revocate.

 

 

ART. 2. (Regime sanzionatorio).

  1. Dopo l’articolo 643 del codice penale è inserito il seguente: « ART. 643-bis. – (Esercizio di giochi d’azzardo). – Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o tiene un gioco d’azzardo vietato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

 

Sono luoghi del gioco d’azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, nonché i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, internet e ogni altro mezzo con il quale è praticato il gioco d’azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma conseguono: 1) la sospensione per tre mesi della capacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato.

Nel caso di recidiva le pene accessorie sono perpetue; 2) la confisca del denaro esposto nel gioco d’azzardo, nonché dei locali, degli arnesi, delle macchine e degli oggetti co-munque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d’azzardo; 3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36. Chiunque prende parte a un gioco d’az-zardo vietato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi parte-cipa a giochi d’azzardo on line organizzati all’estero ».

 

ART. 3. (Abrogazioni).

  1. Gli articoli da 718 a 722 del codice penale sono abrogati.

 

 

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