05 Maggio 2024 - 02:12

Legge di Bilancio: dal PD la proposta di proroga onerosa delle concessioni del gioco

Arriva dai senatori Mirabelli e Manca del PD la richiesta presentata tra gli emendamenti alla legge di Bilancio di prorogare le concessioni in materia di giochi pubblici. Di seguito il

30 Novembre 2021

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Arriva dai senatori Mirabelli e Manca del PD la richiesta presentata tra gli emendamenti alla legge di Bilancio di prorogare le concessioni in materia di giochi pubblici.

Di seguito il testo dell’emendamento che PressGiochi ha potuto visionare in anteprima:

Art. 192- bis

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

1. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole “entro il 15 settembre 2022”.

2. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole “40” sono sostituite con le parole “100” e le parole “euro 2,5 milioni” sono sostituite dalle parole “3 milioni”.

3. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, al secondo capoverso prima delle parole “caso di aggiudicazione” sono aggiunte le parole “Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a) b) c) d), in”; al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo “Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d’asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari”.

4. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

  1. 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;

  2. 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;

5. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all’articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023.

6. All’articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole “da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “da indire entro il 15 settembre 2022”.

7. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1 aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

    1. 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

    2. 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da COVID 19”.

Mirabelli chiede in un altro emendamento, ai fini dell’indizione delle gare, la definizione della quantità e delle caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale.

Art. 192- bis

1. Le concessioni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.

2. Al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.

3. I termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.

PressGiochi