03 Maggio 2024 - 17:52

3,6% del territorio utile: per Palazzo Spada il distanziometro non provoca un effetto espulsivo dei giochi

Il Consiglio di Stato torna a confermare il distanziometro della regione Emilia Romagna respingendo l’appello di una sala giochi di Scandiano L’appellante da tempo gestisce la propria attività di raccolta

08 Marzo 2023

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Il Consiglio di Stato torna a confermare il distanziometro della regione Emilia Romagna respingendo l’appello di una sala giochi di Scandiano

L’appellante da tempo gestisce la propria attività di raccolta di scommesse su avvenimenti sportivi nel Comune di Scandiano, comune emiliano di 25.000 abitanti, con 6 sale gioco e scommesse più diversi “corner”. In attuazione della l.r. n. 5 del 2013, il comune dopo aver riscontrato che l’attività in questione si svolge ad una distanza di circa 300 metri da una chiesa dei frati cappuccini ha adottato la nota di diffida alla chiusura dell’esercizio.

La sala dista, infatti, 340 metri dal Convento dei Frati Cappuccini, cui è annessa una chiesa.

Il Consiglio di Stato ha inizialmente accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata sul presupposto che “tenuto conto del bilanciamento dei contrapposti interessi … deve essere assegnata prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al solo fine di potere accertare (sollecitando in tale senso anche le parti) l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale”.

Tuttavia, oggi, torna a confermare il giudizio emesso dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia romagna. “L’attività della ricorrente – chiarisce Palazzo Spada – è stata autorizzata ben dopo che sia la Regione sia il Comune avevano deliberato, rispettivamente, le “modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” e la mappatura dei luoghi sensibili”.

 

La sala giochi ha sostenuto che la delocalizzazione deliberata dal Comune avrebbe, in realtà, un effetto de facto espulsivo non consentendo, in pratica, la localizzazione in quasi nessun’altra parte del territorio comunale, a cagione della mappatura dei luoghi sensibili e della limitata possibilità (documentata sulla base di una perizia) di delocalizzazione: area ristretta, difficoltà di reperire altre sedi nel territorio comunale a causa della conformazione geografica, della zonizzazione urbanistica, del mercato immobiliare, della poca convenienza commerciale dei luoghi.

Dalla sua il Collegio ha osservato che la giunta regionale ha regolato la “modalità attuativa” del divieto in relazione alla necessità della c.d. delocalizzazione, stabilendone procedimento e tempi di attuazione. “La legge regionale ha, pertanto, individuato con disposizioni “incisive e cogenti” la destinazione funzionale dei siti sensibili, per poi attribuire il compito (meramente ricognitivo) di “mappatura dei luoghi sensibili” ai Comuni interessati (Cons. Stato, VI, 19 marzo 2019 n. 1806).

La sala giochi della ricorrente è risultata poste a distanza non consentita da “luoghi sensibili” (chiesa aperta al culto), già previsti dalla legge regionale e poi in occasione della mappatura da parte del Comune di Scandiano.

Nel merito, quanto alla disponibilità di aree utili, la documentazione versata in atti (perizia di parte, relazione istruttoria) consente di affermare la disponibilità allo scopo di una superficie di almeno il 4% dell’intero territorio comunale. Risulta, infatti, che: circa l’83% del territorio è agricolo (non utile per l’insediamento produttivo); la porzione in astratto utilizzabile, dedotte le zone che ricadono entro i limiti distanziometrici, è pari a 1,76 kmq, cioè al 3,60% del totale del territorio comunale; il 17% di territorio è non agricolo o boschivo; nel conteggio delle aree utili vanno considerate anche le porzioni di territorio in cui è oggettivamente possibile la delocalizzazione anche se ritenute non convenienti dal punto di vista commerciale. Ragion per cui, la percentuale di territorio utile finisce per essere pari a circa al 25% degli edifici.

Gli aspetti di convenienza prettamente economica, – spiegano i giudici -, non possono incidere riduttivamente sulle porzioni di territorio utili allo scopo (in quanto non altrimenti vincolate), poiché attengono a valutazioni soggettive e autoreferenziali, di stretto sfruttamento commerciale, ovvero di tipo remunerativo (zona non residenziale o a scarsissima densità abitativa), inerenti pertanto al rischio di impresa.

Infine, sulla ricollocazione nel territorio comunale dell’attività delle sale giochi per il Collegio “non appare, nella fattispecie, esclusa né resa gravosa, tale cioè da rendere in concreto inesigibile il trasferimento dalla tipologia degli ambiti territoriali di destinazione”.

PressGiochi

Fonte immagine: pressgiochi.it