02 Maggio 2024 - 06:07

Il Tar Lazio accoglie il ricorso del Codacons, i pareri delle regioni per il riparto dei fondi contro il GAP erano generici

Il Tar il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha accolto il ricorso del CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela dell’ambiente e

20 Ottobre 2017

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Il Tar il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha accolto il ricorso del CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, contro il Ministero della Salute e Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e nei confronti delle Regioni  per l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero ha approvato i diversi Piani Regionali per la ripartizione del Fondo di 50 milioni concessi dallo Stato per il contrasto del gioco patologico. Il Tribunale ha dato ragione al Codacons, in quanto i pareri forniti dalle Regioni avevano vizi di forma e “affetti da genericità” e come spiega il TAR “alcuni di essi in particolare, prevederebbero l’erogazione dei fondi pubblici in via diretta e senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica (Toscana), sarebbero carenti nell’indicazione della destinazione dei fondi (Regione Campania), generici nell’indicazione delle voci di spesa, con conseguente impossibilità del controllo successivo (Emilia-Romagna), ovvero insufficienti nel delineare il collegamento tra le voci di spesa e gli obiettivi prefissati (Marche)”.

Secondo questa decisione del tribunale “il procedimento dovrà ripartire dalla fase consultiva illegittimamente pretermessa”, cosa che teoricamente allungherà i tempi di ripartizione dei fondi stessi.

 

Più dettagliatamente  il Codacons chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero tramite l’Osservatorio  “ha approvato i piani delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di Attività per il contrasto al gioco d’azzardo presentati ai sensi del combinato disposto dell’ art. 1, comma 946, della legge n. 208/2015 e del d.m. del 6 ottobre 2016, nonché del connesso provvedimento che ha dato corso all’erogazione delle somme previste per la realizzazione degli stessi, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se ignoto e/o sconosciuto ivi compreso il provvedimento con il quale l’Osservatorio ha espresso il proprio consenso all’approvazione dei Piani, del rifiuto espresso dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e dal Ministero della Salute di sottoporre i piani stessi al vaglio dell’Osservatorio stesso in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’ art. 1, comma 946, della legge n. 208/2015 e del d.m. del 6 ottobre 2016, nonché del parere in tal senso espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in risposta alla nota della DGPREV del 25 maggio 2017 come comunicato oralmente dal D.G. Guerra alla riunione del 3 luglio 2017; del parere espresso dall’Osservatorio sui piani stessi per relationem al parere del Ministero della salute e senza esaminare i piani e il loro contenuto effettivo integrale; nonché dei piani privi del parere positivo dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave dunque approvati in violazione del disposto dell’art. 1, comma 946, della legge n. 208/2015 e del d.m. del 6 ottobre 2016 e, in particolare, del piano della Regione Toscana del piano della Regione Campania”.

“La ricorrente- spiega Il Tar- avendo premesso di agire sia quale componente dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, sia quale associazione a tutela dei consumatori lamenta: 1) la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 946, l. n. 208/2015, del d.m. 6 ottobre 2016 e dell’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158/2012, nonché degli artt. 1, 6 e 14 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria, l’omessa valutazione dei piani da parte dell’Osservatorio citato e la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto non sarebbe stato correttamente acquisito dal Ministero il parere del predetto Osservatorio, richiesto dal d.m. 6 ottobre 2016 ai fini della valutazione e dell’approvazione dei piani regionali e, in concreto e nonostante il diverso avviso del rappresentante del Codacons, espresso unicamente su uno schema ministeriale di sintesi dell’istruttoria dei piani regionali; 2) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 241/1990, l’illegittimità dei piani regionali derivata da quella del procedimento di valutazione ministeriale, il difetto di istruttoria, in quanto i singoli piani regionali sarebbero anche affetti da genericità e, alcuni di essi in particolare, prevederebbero l’erogazione dei fondi pubblici in via diretta e senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica (Toscana), sarebbero carenti nell’indicazione della destinazione dei fondi (Regione Campania), generici nell’indicazione delle voci di spesa, con conseguente impossibilità del controllo successivo (Emilia-Romagna), ovvero insufficienti nel delineare il collegamento tra le voci di spesa e gli obiettivi prefissati (Marche). Nel formulare anche istanza istruttoria per l’acquisizione documentale di tutta la serie procedimentale, parte ricorrente chiede la sospensione degli atti gravati e, nel merito, il loro annullamento”.

 

Secondo il Tribunale Amministrativo: “l’art. 2, comma 3, del regolamento, correttamente inteso, predica dunque con necessità che l’Osservatorio effettui la propria valutazione direttamente sul corpo documentale dei Piani di attività e non esclusivamente su un rapporto di sintesi ministeriale che, anche per la sua estrema laconicità, non è idoneo a rendere edotto l’organo consultivo del contenuto del documento da valutare. Risulta infatti evidente come il documento ministeriale in alcuni casi (a mero titolo di esempio Basilicata, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia etc.) indica qualche contenuto generico, senza tuttavia dar conto delle azioni e delle sperimentazioni mese in campo dai proponenti, rendendo di fatto impossibile esprimere qualsivoglia valutazione di appropriatezza e di efficacia, mentre in altri casi (per esempio Lazio, Liguria, Lombardia etc.) si limita alla dizione «valutazione positiva» senz’altro aggiungere. Né può sostenersi in contrario che la metodologia in esame possa considerarsi legittimamente assestata per effetto di una votazione conforme dei componenti dell’Osservatorio”.

Pertanto “In conclusione l’evidenziata aberratio ictus che affligge il parere obbligatorio reso dall’Osservatorio si risolve in un rilevante vulnus procedimentale il quale, elidendo l’efficacia della fase consultiva, comunica la propria illegittimità all’intero seguito procedimentale di approvazione dei Piani di attività, di erogazione delle risorse e di successiva attribuzione delle stesse ai soggetti eventualmente indicati nei medesimi Piani.Al conseguente annullamento di tutti gli atti gravati, segue dunque che il procedimento dovrà ripartire dalla fase consultiva illegittimamente pretermessa. In ragione della natura pregiudiziale di questa pronuncia, resta assorbito ogni altro motivo di doglianza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Ministero della salute”.

All’odg della Conferenza Stato Regioni del 26 ottobre la discussione sul riparto del Fondo per il GAP

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