01 Maggio 2024 - 23:50

Austria: inviata in Commissione Ue la nuova legge sulle scommesse

Approda oggi a Bruxelles il nuovo progetto di legge austriaco per la continuazione delle attività di operatori di scommesse a Salisburgo.   Il progetto di legge che passerà nei prossimi

04 Aprile 2016

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Approda oggi a Bruxelles il nuovo progetto di legge austriaco per la continuazione delle attività di operatori di scommesse a Salisburgo.

 

Il progetto di legge che passerà nei prossimi tre mesi al vaglio delle Ce per poi essere approvato il prossimo 4 luglio – salvo parere circostanziati – prevede in particolare di determinare le caratteristiche dei terminali per le scommesse, ovvero gli impianti che permettono di visualizzare e realizzare fattivamente la scommessa.

 

Il decreto riguarda i controlli centrali per le società di scommesse a Salisburgo per come sono elaborati dal Wettunternehmergesetzes 2017 che stabilisce l’inclusione degli intermediari di scommesse nell’ambito di applicazione della legge; l’inclusioni degli strumenti online per il business degli operatori di scommesse; soluzioni globale delle disposizioni e gli obblighi del proprietario di affari delle scommesse di esercizio; la revisione completa delle competenze delle autorità in relazione al monitoraggio della continuazione delle attività di operatori di scommesse; l’aggiunta di un Data Protection Act 2000 da parte delle autorità per l’elaborazione e la trasmissione dei dati.

 

Per quanto riguarda i terminali di scommesse sono state introdotte le seguenti disposizioni:
questi possono essere collocati solo in punti vendita di scommesse e in funzione solo durante le ore di funzionamento consentiti dai Bookmakers. Possono essere utilizzati solo con la “carta dello scommettitore” in funzione, non è consentito l’uso da parte di più persone contemporaneamente, sono dotati di un numero di serie e sono protetti contro la perdita di dati in caso di mancanza di alimentazione e contro influenze elettromagnetiche, elettrostatiche o causate da onde radio.

 

Attualmente, l’attività degli allibratori e dei totalizzatori è disciplinata nella legge concernente l’attività degli allibratori e dei totalizzatori (LGBl n. 17/1995). Ad eccezione di due modifiche di piccola entità (LGBl n. 46/2001 e LGBl n. 51/2010), la suddetta legge fa parte del patrimonio giuridico dal 1994 (quindi, da oltre 20 anni) senza variazioni. Risulta manifesto che la legge del 1994 sugli allibratori – sullo sfondo delle evoluzioni e delle possibilità tecniche di esercitare l’attività di imprenditore delle scommesse – è in grado soltanto limitatamente di illustrare la realtà nel comparto delle scommesse al passo con i tempi.
Le motivazioni immediate di una modifica della legge del 1994 sugli allibratori sono, da un lato, la necessità di recepire la direttiva 2005/60 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e, dall’altro, di includere nel campo di applicazione della legge l’attività degli intermediari di scommesse, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 ottobre 2013 (VfSlg 19.803). In tale sentenza – riguardo alla questione della competenza alla disciplina legale dell’attività di intermediario di scommesse – la Corte ha enunciato in via riepilogativa che l’attività di intermediazione tra clienti e allibratori o totalizzatori non si può espletare nel quadro di una libera attività commerciale ed industriale (a norma delle regolamentazioni del codice commerciale ed industriale del 1994), bensì nel quadro di prescrizioni legali regionali.

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