03 Maggio 2024 - 03:43

Trento: il Consiglio di Stato conferma la richiesta di sospendere la chiusura delle sale giochi

“Importante l’esito delle ordinanze del Consiglio di Stato che confermano la sospensiva dei provvedimenti di chiusura delle sale. Il comparto potrà operare nelle mode delle valutazioni di merito che verranno

16 Gennaio 2023

Print Friendly, PDF & Email

“Importante l’esito delle ordinanze del Consiglio di Stato che confermano la sospensiva dei provvedimenti di chiusura delle sale. Il comparto potrà operare nelle mode delle valutazioni di merito che verranno affrontate al Tar Trento che ha già fissato l’udienza nella seconda metà del mese di marzo 2023. Va detto poi che le ordinanze nella valutazione del merito hanno entrambe puntato il dito sulla proporzionalità e ragionevolezza del criterio “a compasso” di calcolo della distanza individuato dall’amministrazione.”

Così commenta l’avvocato Geronimo Cardia dopo la decisione del Consiglio di Stato di confermare le richieste di sospensiva dei provvedimenti di chiusura di alcune sale giochi nella città di Trento.

In attesa della decisione di merito della controversia in primo grado, già fissata dal T.R.G.A. per la udienza pubblica del 9 febbraio 2023, Palazzo Spada ha ritenuto opportuno “accogliere l’appello cautelare con conseguente sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, in considerazione del grave danno economico conseguente alla chiusura dell’attività imprenditoriale della appellante disposta dal Comune di Trento e ciò anche al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, all’esito della verificazione già disposta dal T.R.G.A., sulla cui scorta potrà essere valutata la ragionevolezza e la proporzionalità del criterio “a compasso” adottato per la misurazione delle distanze dai luoghi sensibili che, ad un primo sommario esame, suscita perplessità”.

 

 

Il T.r.g.a. di Trento ha respinto l’istanza cautelare (di alcune attività di gioco) formulata avverso il provvedimento dirigenziale del Comune di Trento, che, in dichiarata applicazione dell’art. 5 della legge provinciale n. 13/2015, ha ordinato la rimozione di alcuni apparecchi da gioco, in quanto allocati in una sala da gioco (asseritamente) sita ad una distanza dai punti sensibili inferiore a quella minima prevista dalla legge provinciale (300 metri);… nella ordinanza impugnata – si legge nella seconda ordinanza – il giudice di prime cure ha ordinato al Comune di Trento di depositare gli atti di una verificazione disposta in un giudizio avente analogo petitum e di provvedere nel contempo ad alcuni ulteriori adempimenti istruttori, chiedendo altresì alla Giunta Provinciale di Trento di depositare una relazione contenente alcune informazioni ritenute rilevanti al fine di decidere;  Considerato che la risoluzione delle articolate questioni prospettate nell’atto di appello (cautelare) richiede necessariamente un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio (soprattutto con riguardo alla ragionevolezza del criterio individuato dalla Amministrazione per il computo della distanza dai luoghi  sensibili) e non possa prescindere dall’esito degli accertamenti istruttori già disposti dal giudice di primo grado; Ritenuto che in questa fase le esigenze cautelari prospettate dalle parti appellanti (in relazione alla paventata chiusura dell’attività imprenditoriale) siano prevalenti rispetto all’esigenza della Amministrazione di procedere all’immediata esecuzione del provvedimento impugnato”.

PressGiochi