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Tassa dei 500 mln. Sintesi della sentenza della CGE a cura dell’avv. Piozzi

L’Avv. Massimo Piozzi del Centro Studi Astro ha sintetizzato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 settembre 2022 sulla compatibilità con il diritto dell’unione europea del prelievo

06 Ottobre 2022

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L’Avv. Massimo Piozzi del Centro Studi Astro ha sintetizzato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 settembre 2022 sulla compatibilità con il diritto dell’unione europea del prelievo introdotto con la legge di stabilita per il 2015.

 “PREMESSA

Il Consiglio di Stato, investito di diversi ricorsi riguardanti la legittimità del decreto direttoriale ADM 15 gennaio 2015 n. 388 (prot. 4976/RU) emanato in attuazione dell’art. 1, comma 649, della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), aveva sospeso i relativi procedimenti per sottoporre alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una norma, come quella contenuta nella legge di stabilità per il 2015, la quale, per ragioni legate esclusivamente al miglioramento delle finanze pubbliche, imponga un prelievo solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori (gli operatori di gioco mediante apparecchi) e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2) se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa, quale quella in esame, la quale, per sole ragioni economiche, ha ridotto nel corso della sua durata il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società e un’amministrazione dello Stato.

Riportiamo, di seguito, quelli che appaiono essere i passaggi rilevanti della sentenza in esame.

  1. a) Sulla prima questione: possibile violazione del diritto di libertà di stabilimento, art. 49 TFUE e dell’art. 56 TFUE che tutela la libera prestazione dei servizi all’Interno dell’Unione.

La Corte ha preliminarmente osservato che il prelievo del 2015 presenta il carattere di una misura tributaria e quindi che, sebbene la materia delle imposte dirette rientri nella competenza dei singoli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal TFUE.

In tale contesto, in assenza di un’armonizzazione a livello UE, gli svantaggi che possono derivare dall’esercizio parallelo delle competenze tributarie dei diversi Stati membri non costituiscono restrizioni delle libertà di circolazione purché tale esercizio di competenze non abbia carattere discriminatorio.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte non si può ravvisare il carattere discriminatorio in misure il cui unico effetto sia quello di generare costi supplementari per le prestazioni di cui trattasi e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna di uno Stato membro.

Allo stesso modo, non ricadono sotto l’art. 49 TFUE quelle misure il cui unico effetto sia di generare costi supplementari per le prestazioni di cui trattasi e che incidano su queste ultime in modo analogo a seconda che esse siano puramente interne oppure siano effettuate da un operatore controllato da una società stabilita in un altro Stato membro.

La Corte, in base egli elementi postile a disposizione dal Consiglio di Stato non ha ritenuto di poter accertare che il prelievo del 2015 abbia determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi praticati mediante apparecchi, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne né che abbia determinato una discriminazione a scapito delle situazioni interne rispetto a quelle transfrontaliere.

Ha inoltre ritenuto, sempre sulla base degli elementi in suo possesso, che non si rileva con chiarezza che il prelievo del 2015 possa aver avuto come conseguenza quella di ostacolare una gestione redditizia degli apparecchi da gioco da parte dei concessionari esistenti privilegiando in tal modo altri settori del gioco, segnatamente il settore del gioco on line, né in che modo, in un caso siffatto, le situazioni transfrontaliere sarebbero state discriminate rispetto a quelle interne.

Decisione della CGUE sulla prima questione.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, la Corte ha stabilito che spetta al giudice nazionale valutare se la Repubblica italiana abbia dato vita, per effetto del prelievo del 2015, a un trattamento discriminatorio delle situazioni transfrontaliere rispetto alle situazioni interne (o viceversa) e, nel caso ravvisasse l’esistenza di tale discriminazione, dovrà accertare se la restrizione imposta con detto prelievo  soddisfi il requisito della proporzionalità e sia giustificata da ragioni legate ad esigenze imperative (quali la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco).

Se invece il giudice nazionale, dopo aver ravvisato che il prelievo del 2015 determina effetti discriminatori, accertasse che l’unica finalità realmente perseguita sia stata quello del miglioramento delle finanze pubbliche, dovrebbe dichiarare l’illegittimità, rispetto al diritto dell’Unione, di tale intervento normativo.

Sotto quest’ultimo aspetto è interessante evidenziare il rilievo della Corte secondo cui dal tenore letterale della norma (art. 1, comma 649, legge di stabilità per il 2015) il legislatore italiano non ha fatto riferimento ad alcun “motivo imperativo di interesse generale” che con tale intervento si intenderebbe perseguire. Ha anzi posto l’accento soltanto sulla finalità del <<concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica>>.

 

  1. b) Sulla seconda questione: possibile lesione del principio di affidamento.

La questione si sostanzia nel quesito, posto alla Corte di Giustizia dal Consiglio di Stato, se il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’art. 1,comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale, durante la vigenza di una convenzione di concessione tra una società e l’amministrazione di uno stato membro di cui trattasi, riduca il compenso pattuito nella convenzione stessa.

I passaggi della sentenza della CGUE che appaiono più rilevanti sono i seguenti:

– se invero i concessionari non possono nutrire alcun legittimo affidamento riguardo alla stabilità nel tempo degli importi delle diverse voci relative ai prelievi e agli oneri identificati nel bando di gara, ciò non toglie che tale bando non contiene alcuna disposizione relativa alla possibilità di imporre un prelievo per motivi esclusivamente economici e tributari.

– Per quanto riguarda la legge 11 marzo 2014, n. 23, riguardo alla quale il governo italiano ritiene che essa avrebbe ampiamente annunciato il prelievo del 2015, la Corte rileva che <<come risulta esplicitamente dall’art. 1, comma 649, della legge di stabilità del 2015, tale prelievo è stato operato in “in anticipazione” del suddetto riordino e dunque a priori al di fuori di quest’ultimo>>. Inoltre, la Corte ha evidenziato la circostanza che, contrariamente al criterio della progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate che doveva applicarsi secondo la legge 23/2014, la legge di stabilità per il 2015 ha stabilito il prelievo ad un livello fisso e lo ha ripartito tra i concessionari sulla base del numero degli apparecchi.

– Per ciò che attiene invece alla questione della retroattività del prelievo, invocata dai ricorrenti nei procedimenti principali, la Corte, pur negando tale retroattività, riconosce che la data della sua adozione, il suo ammontare e la ripartizione dell’onere in base al numero degli apparecchi attribuiti a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014, <<paiono di natura tale da aver potuto incidere, a breve termine, in maniera notevole sulle prevenzioni finanziarie dei suddetti concessionari>>.

Decisione della CGUE sulla seconda questione.

Tenendo conto delle suddette considerazioni, la Corte ha statuito che il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante la vigenza delle concessioni, il compenso dei concessionari ivi pattuito, salvo che risulti, tenuto conto dell’ampiezza dell’impatto di tale riduzione sulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonché dell’eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, che ai concessionari non è stato lasciato il tempo necessario per adeguarsi a questa nuova situazione.

Anche l’accertamento di tale ultimo aspetto è stato rimesso alla valutazione del giudice italiano.

 

CONCLUSIONI

Molti operatori del settore si stanno chiedendo quali siano gli esiti concreti di questa sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea sulla questione del famigerato prelievo del 2015 che parecchi problemi ha creato (e continua a creare) al settore del gioco mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS.

Occorre innanzitutto precisare che la sentenza, così come formulata, non produce alcun effetto immediato nel nostro ordinamento.

Ciononostante, il Consiglio di Stato, quale giudice remittente, dovrà, nei procedimenti nell’ambito dei quali ha sollevato la questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, prendere in esame i rilievi contenuti nella sentenza.

Nello specifico, il Consiglio di Stato dovrà dichiarare l’illegittimità, con riguardo al diritto comunitario, dell’art. 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, soltanto qualora riscontrasse, in sequenza, tutte le seguenti condizioni:

  1. i) che il prelievo abbia determinato effetti discriminatori a scapito delle società aventi sede negli altri Stati membri che operano in Italia (anche mediante il controllo di società aventi la sede principale in Italia) oppure a scapito delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri Stai dell’Unione;
  2. ii) che la sua introduzione sia stata motivata soltanto per far fronte a esigenze finanziarie dello Stato italiano;

 iii) nel caso fossero individuati anche motivi imperativi di interesse generale perseguiti dal legislatore con tale intervento finanziario, che lo stesso si presenti inadeguato o sproporzionato anche sotto il profilo della tutela del principio dell’affidamento, il quale, secondo la Corte, dovrà ritenersi leso qualora, tenuto conto dell’ampiezza dell’impatto della riduzione dei compensi sulla redditività degli investimenti nonché del carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, ai concessionari non sia stato lasciato il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione.

 

Centro Studi AS.TRO

Avv. Massimo Piozzi

 

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