26 Aprile 2024 - 07:44

Tassa dei 500 mln. Il Tar Lazio sospende il giudizio in attesa della decisione di Palazzo Spada

Tassa dei 500 milioni. Il Tar Lazio torna ad occuparsi della materia dopo gli interventi del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea rispondendo alla richiesta dei concessionari

29 Dicembre 2022

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Tassa dei 500 milioni. Il Tar Lazio torna ad occuparsi della materia dopo gli interventi del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea rispondendo alla richiesta dei concessionari da apparecchi da gioco di annullare il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo alla ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190 e delle note del concessionario del 20 gennaio 2015 e 13 febbraio 2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.

Secondo il Tar, che ha deciso di sospende il processo, è opportuno, in considerazione della parziale identità del petitum immediato e del legame procedimentale che avvince gli atti impugnati nell’odierno giudizio e quelli gravati nel giudizio di appello, nonché della conseguente portata processuale derivante dall’esito del giudizio di appello sull’attuale contenzioso, sospendere il presente giudizio, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.a., in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Consiglio di Stato sulla questione pregiudiziale della legittimità del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015.

Sarà “onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che definisce, in rito o nel merito, il giudizio, anziché dalla “comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione” in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti, “non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28)… trova comunque applicazione la disciplina del comma 3-bis dell’art. 80 c.p.a. secondo cui “in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”.

PressGiochi

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