29 Marzo 2024 - 10:21

Tar Emilia Romagna: respinto il ricorso di un CTD legato ad un bookmaker non autorizzato

“La legislazione ha chiaramente configurato un sistema “a doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze

19 Settembre 2022

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“La legislazione ha chiaramente configurato un sistema “a doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Da un lato, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. III, con sentenza 12 settembre 2013, n. 660/11, ha affermato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. Dall’altro, sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio -autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza”.

Richiamando questa sentenza del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di un centro trasmissione dati legato ad un bookmaker estero, nella fattispecie austriaco, privo di concessione, che richiedeva la licenza questorile.

 

“Il sistema vigente – ricorda ancora il Tribunale – si fonda, quindi, sulla necessità di conseguire, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per conto di un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS.”; inoltre, nella sopra citate sentenze questo Tribunale ha rilevato che “con l’invocata decisione 12 settembre 2013, n.660, la CGUE, Sez. III, affrontava la questione relativa all’interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE e 49 CE valutando se dovessero “essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”, pervenendo alla conclusione che:

– “secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 57)” (punto 24).;

– “il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo” (punto 27);

– “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione” (punto 29). In detta sede la Corte di Giustizia, affrontava l’ulteriore questione “se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo osta a che un altro Stato membro subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio” rilevando che “a tale proposito la Corte ha già dichiarato che, considerato l’ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l’assenza di un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo, allo stato attuale del diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2010, Stoβ e a., C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Racc. pag. I-8069, punto 112, nonché del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, C-347/09, Racc. pag. I-8185, punti 96 e 99)” (punto 40). Sulla base dei richiamati principi non può, quindi, che affermarsi la piena compatibilità del sistema concessorio nazionale laddove richiede all’operatore estero operante sul territorio nazionale, il possesso di un titolo abilitativo rilasciato dall’autorità italiana.”.

 

In conclusione, il Collegio ha affermato che “In assenza della concessione per rete fisica non può essere rilasciata un’autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediazione, essendo questa vietata”.

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