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Slot machine. Tar Lazio: la presenza di apparecchi illegali non può comportare l’interdizione dell’attività “sine die”

Sala giochi interdetta per aver permesso l’utilizzo di due apparecchi da intrattenimento senza autorizzazione. Sulla questione è intervenuto il giudice del Tar Lazio che accogliendo il ricorso della sala ha annullato il provvedimento del comune di Marino che aveva disposto l’interdizione

21 Gennaio 2015

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Sala giochi interdetta per aver permesso l’utilizzo di due apparecchi da intrattenimento senza autorizzazione. Sulla questione è intervenuto il giudice del Tar Lazio che accogliendo il ricorso della sala ha annullato il provvedimento del comune di Marino che aveva disposto l’interdizione di tale attività “fino ad avvenuto adempimento di quanto disposto dalla Guardia di Finanza per la sanzione amministrativa pecuniaria comminata”.

“L’atto impugnato – spiega il giudice – non reca esaustive ragioni per l’adozione della misura contestata, se non il mero richiamo al presupposto dell’avvenuta sanzione per il possesso degli apparecchi senza autorizzazione o licenza ed alla norma di cui all’art. 110 TULPS.

Tuttavia, questa disposizione, consente solo all’Ente locale la sospensione dell’attività del gestore per un massimo di trenta giorni, ma non di inibirne l’attività “sine die” come di fatto accade quando si commisura la chiusura all’avvenuto pagamento della sanzione comminata. Invero, essendo quest’ultima contestata, la riapertura dell’esercizio dipenderebbe da un termine incerto nel tempo e si finirebbe con il perseguire una funzione latamente coattiva al fine di ottenere indirettamente il pagamento della sanzione.

Va dunque precisato – conclude il giudice – che la fondatezza del motivo di gravame comporta l’annullamento dell’atto impugnato in quanto non assegna un termine esplicito, compreso nel massimo di legge, per la sospensione, ma non autorizza di per sé il ricorrente a riprendere l’utilizzo delle due apparecchiature per cui è pendente la controversia, posto che l’accertamento delle condizioni e del presupposto di tale esercizio dipende dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e non dal Comune”.

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