27 Luglio 2024 - 03:50

Sicilia, in Gazzetta ufficiale le modifiche che esonerano le tabaccherie dal distanziometro

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie Regioni, la legge regionale della Sicilia che reca all’articolo 44 la modifica prevista alle normative sul gioco pubblico secondo la quale le tabaccherie

20 Maggio 2024

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie Regioni, la legge regionale della Sicilia che reca all’articolo 44 la modifica prevista alle normative sul gioco pubblico secondo la quale le tabaccherie e le ricevitorie sono escluse dal distanziometro.

La norma modifica la legge regionale del 21 ottobre 2020, n. 24, e prevede interventi anche per le attività di gioco ex art. 86 e 88 Tulps:

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 – 1. All’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, dopo il comma 9 -ter sono inseriti i seguenti:

«9 -quater . Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai  sensi dell’articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS.

9 -quinquies . Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.».

PressGiochi