27 Luglio 2024 - 03:29

Senato, Servizi Media. D’Orazio (Agcom): “Stati europei liberi di limitare pubblicità di servizi come il gioco d’azzardo; garantita la ritrasmissione”

La Commissione 4ª Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica ha tenuto ieri diverse audizioni informali, di rappresentanti di Meta Italia, degli esperti Pier Luigi Parcu, Gianni Riotta, Antonio Manganelli,

18 Gennaio 2023

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La Commissione 4ª Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica ha tenuto ieri diverse audizioni informali, di rappresentanti di Meta Italia, degli esperti Pier Luigi Parcu, Gianni Riotta, Antonio Manganelli, Annalisa D’Orazio (consulente, , Stefano Cuppi e Oreste Pollicino, in relazione alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno.

L’Unione europea ha deciso di intervenire in materia al fine di superare le diverse criticità esistenti che, a fronte di una insufficiente convergenza normativa, ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Peraltro la proposta non incide sull’autonomia delle regolamentazioni nazionali nel settore dei media, limitandosi a prevedere un’armonizzazione relativamente al mercato transfrontaliero; di fatto questo Regolamento attua una forma leggera di coordinamento per misure pro concorrenziali armonizzate e fa salva l’autonomia degli ordinamenti nazionali sul pluralismo.

La proposta di regolamento che la Commissione Europa ha presentato il 16 settembre 2022, è finalizzata a promuovere l’attività e gli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi media, armonizzando alcuni aspetti dei divergenti quadri nazionali per il pluralismo; anche attraverso un aumento della cooperazione nazionale; garantendo un’allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche nel mercato interno dei media; e garantendo l’indipendenza e libertà dei media ed, attraverso queste, una loro maggiore “qualità”.

La proposta si inserisce nel processo di costruzione di un quadro normativo europeo per la disciplina dei media, che sia adeguato all’ambiente digitale; quindi, integrando e fungendo da complemento alla direttiva sui servizi media audiovisivi (AVMSD), alla legge sui servizi digitali (Digital Service Act) e, ovviamente, alle regole europee di concorrenza, soprattutto per quanto concerne le regole sugli aiuti di stato ed il regolamento sulle concentrazioni.

La pratica e la legislazione degli stati membri – interviene Annalisa D’Orazio – devono consentire di proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei servizi di media anche nel rispetto della libertà di circolazione e d’impresa. La proposta di Regolamento mira a rafforzare il quadro giuridico esistente sull’indipendenza e il pluralismo dei media, facendo salvo l’attuale sistema di ripartizione delle competenze (base giuridica art. 114 del TFUE). Il disegno della proposta andrebbe tuttavia chiarito e circoscritto per evitare incoerenze con altre finalità del Trattato (p.e. contribuire alla crescita culturale degli stati membri nel rispetto della diversità culturale e linguistica nazionale e locale di cui all’art. 167 del TFUE) e i confini di competenza UE (art. 6, let. c) cultura tra i settori di azione complementare).

Ad una prima lettura e alla luce dell’esperienza, la proposta è efficace nei casi di cooperazione tra regolatori (già prevista nei settori coordinati dei servizi di media) e nell’intento di migliorare gli interventi della disciplina UE sulle piattaforme.

La proposta è meno chiara su alcuni aspetti della necessità di un intervento centralizzato su indipendenza degli Stati e media nazionali. L’esperienza, soprattutto in anni recenti per effetto della crescita dei servizi di media su rete IP, ha mostrato la difficoltà della procedura di cooperazione, criticità nella gestione della giurisdizione, necessità di orientamenti comuni. Sviluppo delle grandi piattaforme digitali e crescita dell’interazione (in quanto essenziale dato aumento consumi/audience su IP) con media tradizionali richiede regole armonizzate di governo dell’interazione per rispettare pluralismo e interesse generale anche nell’UE.

Occorre tener presente che la stampa ha propria disciplina a fronte delle sue specificità (non rientra nelle competenza di ERGA), salvo necessità di intervenire su aspetti servizi digitali nell’UE (portabilità abbonamento; copyright online; audience online) Prestare attenzione alla correlazione tra le diverse normative, in particolare direttiva 2010/13 (2018/1808) e regolamento 2022/2065 (DSA) per evitare minore efficacia da sovrapposizione/interpretazione”.

Giurisdizione Stati membri settori coordinati e misure in violazione di diritti fondamentali – “I fornitori di servizi di media (settori coordinati da disciplina UE) sono sottoposti a giurisdizione esclusiva di uno stato membro e a home country control sulla base del principio di «stabilimento» dell’operatore – come qualificato da regole ad hoc. Lo stato ha giurisdizione sui fornitori; si impegna a vigilare sul rispetto delle regole nazionali secondo principi e orientamenti comuni nell’UE; si astiene dall’esercitare un secondo controllo nei settori coordinati. Gli stati membri possono adottare misure specifiche e limitare la libera prestazione dei servizi nei settori coordinati (servizi di media), in virtù di deroghe che rispondono a imperativi interessi pubblici e un elevato livello di tutela dei consumatori-cittadini (es. cultura e identità locali; pubblicità ingannevole o nociva; gioco d’azzardo; copyright; prominence).

Tali limitazioni non si applicano in caso di ritrasmissione, sul proprio territorio, di servizi di media audiovisivi proveniente da un altro stato (c.d. servizi transfrontalieri) per cui è assicurata la libertà di ricezione.

La disciplina UE ha poi previsto un potere di intervento dello stato di natura «superiore» a tutela di diritti fondamentali della persona (privacy; minori; dignità) e dei cittadini (contrasto ai discorsi d’odio, alla disinformazione nociva, minacce all’ordine pubblico, alla sicurezza e contro reati). In questi casi il potere di intervenire con misure regolamentari e di vigilare su di esse è dello Stato di ricezione dei servizi (i fornitori di servizi di media si rivolgono al pubblico italiano a cui va assicura la tutela)” ha concluso D’Orazio.

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