27 Luglio 2024 - 06:38

Senato, la Comm. bilancio approva il parere sul riordino dei giochi online

Dopo il parere espresso dalla Commissione finanze della Camera anche la Commissione bilancio del Senato ha dato il proprio via libera al testo, approvando il seguente parere:   PARERE APPROVATO

22 Febbraio 2024

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Dopo il parere espresso dalla Commissione finanze della Camera anche la Commissione bilancio del Senato ha dato il proprio via libera al testo, approvando il seguente parere:

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 116

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all’articolo 10, viene rappresentato che la possibilità di indennizzo in favore del concessionario, di cui al comma 2, a differenza della previsione recata dal comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento alla eventualità di ‘significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio’ (come tali, pertanto, giammai imputabili a condotte del concessionario) idonei a concretare la fattispecie codicistica della eccesiva onerosità contrattuale sopravvenuta. Dunque l’ipotesi presa in considerazione null’altro fa che ricondursi ad un noto istituto giuridico di portata generale. Premesso ciò, peraltro, appare del tutto condivisibile la proposta di sostituire le parole “provvedimenti normativi” con le parole, sostanzialmente equivalenti ma più chiare, “provvedimenti legislativi”;

in relazione all’articolo 13, viene confermato che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è in grado di provvedere all’istituzione e alla tenuta dell’albo ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che analoghi registri sono già da essa tenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all’articolo 20, viene condivisa l’opportunità che il regolamento di cui parla la norma venga trasmesso alle commissioni parlamentari competenti. Pertanto, si preannuncia che il Governo provvederà a modificare in tal senso la disposizione, in occasione della approvazione finale del testo da parte del Consiglio dei Ministri. Con riferimento alla disciplina della responsabilità erariale connessa all’adozione dei provvedimenti di variazione, si rileva che il tema è all’attenzione del Governo che procederà a un mirato approfondimento;

in relazione all’articolo 22, viene confermato che le azioni ivi previste possono essere poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all’articolo 23, comma 3, viene confermata l’attenzione da parte del Governo sulla tematica;

in relazione all’articolo 25, viene ritenuto assolutamente condivisibile che tutte le risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione del decreto delegato in esame possano essere destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

– all’articolo 10, comma 2, le parole: “provvedimenti normativi” siano sostituite dalle seguenti: “provvedimenti legislativi”;

– all’articolo 20, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: “2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.”.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo di riconsiderare l’esclusione della configurabilità della responsabilità erariale in relazione all’adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave;

– con riferimento all’articolo 23, comma 3, valuti il Governo l’opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all’indizione della gara per l’assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative;

– in relazione all’articolo 25, valuti il Governo la possibilità di destinare tutte le risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dello schema di decreto in esame al Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

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