In merito alla regolarizzazione prevista dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, riportando i quesiti cui si riferiscono così come
In merito alla regolarizzazione prevista dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, riportando i quesiti cui si riferiscono così come sono stati formulati.
D – I soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con l’F24, con quali modalità devono effettuare il versamento?
R – Analogamente a quanto previsto per i versamenti di imposte gestite dall’Agenzia delle entrate, si precisa che i soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con l’F24, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 5 – Articolo 1 – Capitolo 2534, indicando le seguenti informazioni: BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 17I 01000 03245 348 0 05 2534 01 – VERSAMENTO art. 1, C. 643, LETT. A), L. n. 190/2014 – Cod. trib.: 5381; periodo di riferimento: 2015 Oltre a ciò, andrà riportato il codice fiscale ovvero, in assenza, le generalità (denominazione, ragione sociale o nome e cognome) del soggetto che presenta l’istanza di regolarizzazione.
D – Quali sono i termini di decadenza dell’accertamento per il mancato pagamento dell’imposta. Cioè, dato per scontato che il termine ultimo è il 31 dicembre 2014, bisogna tornare indietro di due anni, cioè fino a tutto il 2013?
R – La risposta a tale quesito si evince dai primi chiarimenti già pubblicati sul sito istituzionale di questa Agenzia. Ad ogni buon fine si rammenta che i termini di decadenza per l’accertamento dell’imposta unica dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 sono quelli stabiliti dal comma 9, dell’art. 24 del D.L. 6-7-2011 n. 98 ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.
D – La raccolta imponibile si basa, forfettariamente, sul triplo della raccolta media regionale della provincia dove ha sede il CTD. Dove si possono desumere questi dati?
R – Si precisa che la lettera e) del comma 643 prevede che la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento, “determinata con le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015”. Il citato art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011, stabilisce che “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.
Pertanto, per i periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, non trova applicazione quanto previsto dal comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, lett. g) (il triplo della media provinciale), norma applicabile, per espressa previsione, a partire dal 2015, a coloro i quali “non abbiano aderito al regime di regolarizzazione di cui al citato comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti”.
Fermo quanto sopra, laddove si fa riferimento alle “Tabelle previste dal decreto direttoriale AAMS del 2 dicembre 2011”, si precisa che le stesse sono visualizzabili attraverso il link recante la medesima voce presente sulla home page del sito istituzionale: ivi è consultabile sia la “Tabella delle aliquote” sia la “Raccolta media per provincia”.
D – Quando la norma parla “è ridotto di un terzo” si riferisce alla imposta unica maturata sul triplo della raccolta provinciale, quindi il CTD deve calcolare il pagamento sul doppio della raccolta?
R – La formulazione della domanda mostra un fraintendimento di fondo: sembra, infatti, che si faccia confusione tra la disciplina relativa ai soggetti che intendono regolarizzarsi e la disciplina relativa ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione o che, pur avendo aderito a tale regime ne sono decaduti. Solo per i primi la relativa regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica “ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi”, determinata con le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (v. lett. e), del comma 643, dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015); per gli altri soggetti, invece, questa Agenzia procederà con l’accertamento tributario computando l’imposta dovuta “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta” (v. lett. g), del comma 644, dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015). Sul punto si veda anche la risposta al quesito che precede.
D – La non adesione/mancato perfezionamento comporta comunque un accertamento fiscale sulle persone fisiche che hanno gestito il CTD negli anni interessati?
R – Anche nei confronti di coloro che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale l’imposta unica sulle scommesse è comunque dovuta. Per coloro che aderiscono alla regolarizzazione fiscale l’imposta sarà determinata nei modi previsti dal comma 643.
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