27 Luglio 2024 - 07:27

Roma. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e conferma l’applicazione del distanziometro al gioco alle scuole dell’infanzia

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Roma, ha emesso una sentenza di rilievo riguardante la vicenda legata ad una sala giochi che ha impugnato una determinazione dirigenziale del

05 Aprile 2024

Print Friendly, PDF & Email

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Roma, ha emesso una sentenza di rilievo riguardante la vicenda legata ad una sala giochi che ha impugnato una determinazione dirigenziale del Comune di Roma Capitale relativa al divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro presso la sua attività di rivendita di generi di monopolio situata a Roma.

Il motivo del divieto? La violazione delle normative riguardanti le distanze dai cosiddetti “luoghi sensibili”, in particolare da una scuola dell’infanzia.

Il ricorrente ha contestato la categorizzazione della scuola dell’infanzia come un “luogo sensibile”, sostenendo che questa non rientrasse nella definizione di “istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado” prevista dalla normativa.

Il TAR Lazio Roma, in prima battuta, ha accolto il ricorso, basandosi sull’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 53/2003 che distingue tra istituti di istruzione e di formazione, considerando le scuole dell’infanzia come istituti di formazione e non soggetti alla stessa normativa.

Tuttavia, l’Amministrazione comunale di Roma Capitale ha presentato appello contro questa decisione, sostenendo che le scuole dell’infanzia debbano essere considerate a pieno titolo “luoghi sensibili” soggetti alle restrizioni sulla distanza per le attività di gioco.

Nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024, il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere l’appello dell’Amministrazione comunale, ribaltando la decisione del TAR. Il Consiglio ha argomentato che le scuole dell’infanzia devono essere considerate istituti scolastici, in quanto contribuiscono all’istruzione e al raggiungimento di obiettivi formativi, confermando così la distanza minima di 500 metri prevista dalla normativa anche per queste strutture.

In pratica, la sentenza del Consiglio di Stato conferma che le attività di gioco con vincita in denaro devono rispettare una distanza minima di 500 metri non solo dalle scuole tradizionali, ma anche dalle scuole dell’infanzia, considerandole entrambe luoghi sensibili.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com