27 Luglio 2024 - 03:36

Riforma fiscale: nei 9 Testi Unici si parla anche di giochi

E’ scaduto ieri 13 maggio il termine per inviare le proprie osservazioni all’Agenzia delle Entrate sulla consultazione aperta il 13 marzo sulle bozze dei 9 Testi unici per semplificare il sistema

14 Maggio 2024

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E’ scaduto ieri 13 maggio il termine per inviare le proprie osservazioni all’Agenzia delle Entrate sulla consultazione aperta il 13 marzo sulle bozze dei 9 Testi unici per semplificare il sistema tributario italiano.

In particolare, sono stati disponibili in consultazione dal 13 marzo al 13 maggio le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate.

La redazione in compendi di tutte le norme tributarie in vigore, distinti per materie, è uno dei punti cardine della Delega fiscale (articolo 21 della legge n. 111/2023). I tecnici dell’Agenzia delle entrate hanno individuato e riorganizzato per settori le norme vigenti del sistema tributario, e proceduto al coordinamento e all’abrogazione delle disposizioni non più attuali.

I nove Testi unici proposti, organizzati per settore di competenza riguardano:

  1. imposte sui redditi
  2. Iva
  3. imposta di registro e altri tributi indiretti
  4. tributi erariali minori
  5. agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
  6. adempimenti e accertamento
  7. sanzioni tributarie amministrative e penali
  8. giustizia tributaria
  9. versamenti e riscossione.

I volumi sono aggiornati al 4 marzo 2024 e tengono conto dei Dlgs già attuati in seguito alla Delega.

All’interno di alcuni TU si parla anche di aspetti legati al settore dei giochi pubblici, ordinando le norme vigenti e anticipando così la parte della riforma fiscale che dovrebbe essere contenuta nel riordino dei giochi fisici, per il quale attualmente si sta lavorando al tavolo tecnico tra MEF e Regioni con l’obiettivo di trivare un accordo comune sulla distribuzione dell’offerta.

I criteri e i principi direttivi per il riordino del sistema tributario tramite la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario sono stati definiti dall’articolo 21 della legge n. 11/2024, e dagli stessi principi e criteri è partita l’azione dell’Amministrazione finanziaria.

Nella prima fase, è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare con funzionari e dirigenti dell’Agenzia delle entrate di elevata competenza ed esperienza, che dopo aver analizzato il quadro complessivo della normativa tributaria ha dovuto elaborare un piano di sistemazione organica delle disposizioni, focalizzando le proprie attività sulla legislazione concernente le entrate tributarie erariali di competenza dell’Agenzia delle entrate riconducibili ai nove Testi unici elaborati.

Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema.

Tornando al tema dei giochi, ad esempio il Testo Unico delle Imposte sui redditi mantiene valida la previsione contenuta nel TUIER secondo cui: le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta. Stessa cosa vale per la norma che prevede che “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

Valida ancora la previsione secondo cui “Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.”

Il Testo Unico sull’IVA interviene sulla questione ampiamente dibattuta di applicazione dell’imposta sugli apparecchi da intrattenimento, confermando la disposizione prevista finora dalla legge finanziaria 2005 che prevedeva “L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.

Il TU conferma l’esenzione dell’IVA anche per “6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”.

Anche Scommesse Ippiche esenti dall’IVA – Per quanto riguarda le scommesse ippiche il TU prevede che “Le operazioni relative all’esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del comma 1, n. 6) del presente articolo”.

 

Nel Testo Unico sui Tributi erariali minori si ricomprende l’imposta sugli intrattenimenti specificando che “Sono soggetti all͛’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui alla seguente tabella.

È soggetto d͛ imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 ovvero esercita case da gioco. Nei casi in cui l͛ esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d͛ imposta anche se ne delega ad altri la gestione. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all͛’esercizio del gioco. Sono escluse dal computo dell͛’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell͛’imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l͛ esercizio delle case da gioco.

 

Il TU sulle agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori conferma la norma sulla lotteria degli scontrini prevedendo una piccola modifica. Si stabilisce che la partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 4 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, documentati con fattura, senza più la condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Si parla di giochi anche nel Testo Unico Adempimenti e accertamento in particolare per quanto riguarda gli Apparecchi da divertimento e intrattenimento (ex articolo 14-bis d.P.R. n. 640 del 1972): Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia apposito nulla  osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell’ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l’anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l’anno 2003. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l’anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all’anno 2003:

  1. a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell’articolo 110;
  2. b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell’articolo 110;
  3. c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell’articolo 110.
  4. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfetario annuo è, per l’anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
  5. a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell’articolo 110;
  6. b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell’articolo 110;
  7. c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell’articolo 110.
  8. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per l’attuazione del presente comma.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 31 gennaio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito

Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1”.

 

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