25 Aprile 2024 - 23:51

Ravenna. Su regolamentazione dei limiti orari dei giochi la competenza è del Tar Bologna

Sulla legittimità della disciplina comunale degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro il Tribunale Amministrativo Regionale

23 Febbraio 2015

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Sulla legittimità della disciplina comunale degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha riaffermato oggi la competenza del T.A.R. Emilia Romagna.

Come hanno spiegato i giudici amministrativi romani “laddove l’atto presupposto sia costituito da un atto normativo o da un atto amministrativo generale, “restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, ivi compreso quello sancito dall’art. 14, comma 1, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. con sede in Roma le controversie indicate dall’art. 135 cod. proc. amm. (tra le quali rientrano le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di giochi pubblici con vincita in denaro). Al fine di risolvere tale questione occorre tener conto – in via prioritaria – delle affermazioni contenute nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 2014, ove è stato ribadito che «le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un “criterio rigoroso” … essendo di tutta evidenza che – laddove la previsione di ipotesi di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, non incontrasse alcun limite – il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell’individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato».

Alla luce di tali affermazioni non appare applicabile all’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. l’orientamento richiamato dalla ricorrente secondo il quale, in sede di delibazione sulla competenza, non rileva la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto normativo o generale assume nell’economia generale del ricorso. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte ricorrente di derogare al «principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell’individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale» mediante l’impugnazione (unitamente al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere) di un atto normativo o generale che solo apparentemente si configura come un atto presupposto, a livello regionale, con la inaccettabile conseguenza di svuotare di concreto significato il predetto principio;

L’eccezione di incompetenza territoriale risulta fondata perché nel caso in esame l’interesse al ricorso è connesso alla lesione della sfera giuridica della parte ricorrente derivante dall’adozione dell’impugnata ordinanza in data 11 marzo 2014, la cognizione della quale rientra nella competenza del T.A.R. di Bologna ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., perché trattasi di un atto i cui effetti diretti sono limitati all’ambito del territorio del Comune di Ravenna.

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