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Portabilità dei N.O.E.: AS.TRO chiederà ad A.D.M. una “vera” disciplina per regolamentarla

Tra AWP e VLT la differenza è notevole, non solo dal punto di vista “strutturale e tecnico” ma soprattutto giuridico e industriale. Come scrive Lorenzo Verona del comitato associativo astro

21 Gennaio 2015

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Tra AWP e VLT la differenza è notevole, non solo dal punto di vista “strutturale e tecnico” ma soprattutto giuridico e industriale.

Come scrive Lorenzo Verona del comitato associativo astro – L’AWP può essere “di proprietà” di un gestore non-concessionario, e il titolo autorizzatorio che l’Amministrazione rilascia al Concessionario (il N.O.E.) rappresenta “solo” lo strumento attraverso il quale l’incaricato alla conduzione della rete esercita (in primo luogo) precise funzioni pubbliche di carattere amministrativo. Il N.O.E., quindi, non è un “diritto di sfruttamento” di un bene altrui, né un vincolo reale su un bene che, se è del gestore, resta del gestore. E’ solo “la targa” di un veicolo che entra a far parte del circuito del gioco legale, a cui si affida l’identificazione del proprietario e della rete di allacciamento.

In epoca liberale e post industriale sarebbe “naturale” che il proprietario del bene a cui è stata già accordata la libertà di scegliere il circuito di rete a cui allacciare il congegno, potesse anche fruire della libertà di mutare la scelta, con gli ovvi “aggiustamenti” anti-abuso che “universalmente” regolano comparti che erogano servizi alla collettività sotto concessione pubblica (vedi telefonia, energia elettrica, riscaldamento domestico). Si chiama “tutela della concorrenza”, in assenza della quale, per esempio, il cambio del gestore telefonico imporrebbe la dismissione del cellulare (di proprietà dell’utente) e non solo della sim, il cambio del fornitore di luce imporrebbe la dismissione della casa (di proprietà dell’utente) e non solo del contatore, e via discorrendo.

In Italia la pre-modernità è dura da scalfire, ma i grandi bacini di servizio sopra citati si sono dovuti adeguare all’evoluzione.

Nel gioco lecito, invece, resiste una sorta di ordinamento feudale in virtù del quale la scelta del concessionario iniziale diventa un “conferimento” a vita, che si può spezzare solo dismettendo il congegno. Non esiste, infatti, una disciplina che contenga norme in virtù delle quali il proprietario dei congegni può accedere al trasloco di rete telematica, ciò rendendo il “consenso” alla migrazione (da un concessionario all’altro) un “privilegio” accordabile dal “principe” al suddito secondo bontà e magnanimità.

Nel caso di specie, poi, tale “feudalità” risulta oltremodo intollerabile per via di alcuni fondamentali industriali.

Il gestore non compra solo il congegno, ma lo fornisce anche delle monete occorrenti per erogare il pay out (e di ciò i concessionari che preannunciano la pretesa di trasferimento del cassetto, come conseguenza della legge di stabilità, dovrebbero tenerne conto, in quanto corrono il rischio di vedersi un rendiconto ridimensionato da [100-74 = 26] a [26-74 = – 48]).

Il gestore non allaccia solo il congegno alla rete pagando il servizio, ma genera il ricavo del concessionario (lo 0,5%) in quanto è la sua attività a determinare tutti i parametri economici configuranti i livelli di servizio conseguiti dalla rete.

Per questi motivi, AS.TRO chiederà formalmente all’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di adottare un provvedimento formale di regolamentazione della portabilità dei N.O.E., come fondamentale atto integrativo dell’attuale disciplina settoriale, condannata, altrimenti, a scontare tutte le patologie connesse alla persistente pre-modernità del profilo descritto, prime tra tutte l’impossibilità di perseguire il costante miglioramento qualitativo dei Concessionari.

Alle presumibili “contestazioni di strumentalità” dell’istanza rispetto alla situazione di crisi generata dalla Legge di stabilità si replica agevolmente:

una battaglia di “civiltà” e di “modernità” non è mai strumentale se non al progresso industriale del settore in cui la si propone,

semmai, proprio la legge di stabilità, costituisce elemento di possibile evanescenza della positività dell’iniziativa di AS.TRO, laddove avvia un percorso di smantellamento di tutto il sistema del gioco lecito a mezzo di apparecchi che potrebbe precludere ogni sforzo evolutivo del comparto,

i tipici abusi potenziali connessi alla “perenne transumanza” da un operatore all’altro, sono oramai talmente preventivabili che il relativo “know how” di gestione degli stessi è a dir poco “a portata di mano”.

la difesa di un profilo “arretrato e obsoleto” non genera mai valore aggiunto ma solo piccoli privilegi, inidonei a creare quelle marginalità industriali durature che solo nell’evoluzione possono reperirsi.

L’istanza associativa che si inoltrerà all’A.D.M., sarà corredata di tutto il lavoro giuridico e tecnico già condotto da AS.TRO, a supporto di una auspicata celere stesura di un articolato completo sulla materia.

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