La proposta di legge opera un intervento legislativo sull’articolo 1 della legge n. 23 del 2014, ampliando da dodici a venti mesi il termine complessivo per l’esercizio della delega, senza invece intervenire sul termine per l’esercizio della delega all’adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.
Ha preso il via ieri in commissione Finanze della Camera l’esame del progetto di legge che reca «Proroga del termine per l’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita».
La proposta di legge opera un intervento legislativo sull’articolo 1 della legge n. 23 del 2014, ampliando da dodici a venti mesi il termine complessivo per l’esercizio della delega, senza invece intervenire sul termine per l’esercizio della delega all’adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.
Come ha spiegato ieri il relatore Federico Ginato (PD) “in considerazione dell’elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, si intendono prorogare di otto mesi il termine per l’esercizio della delega legislativa per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita di cui alla legge n. 23 del 2014. Pertanto, in forza delle modifiche recate dalle proposte di legge, il predetto termine di delega, attualmente fissato in dodici mesi (26 marzo 2015) dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 23 passerebbe a venti mesi. La proposta intende assicurare la piena attuazione della delega per la revisione del sistema fiscale, portando a compimento un notevole lavoro legislativo svolto dalla Commissione in collegamento con il Governo e con il contributo di tutte le forze parlamentari”.
Ad intervenire, Giovanni Paglio (SEL), ha sottolineato che il Governo non ha ancora sostanzialmente esercitato larga parte della delega per la riforma del fisco rilevando come tale disponibilità sia condizionata al fatto che taluni argomenti affrontati dalla citata legge 23, attualmente al centro del dibattito, siano espunti dall’ambito della stessa delega e fatti oggetto di un provvedimento legislativo, così che su di essi possa svolgersi la più ampia discussione parlamentare tra tutte le forze politiche.
La delega fiscale in materia di giochi
In materia di giochi pubblici, si prevedono – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – interventi volto, tra l’altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive- secondo le modifiche introdotte al Senato – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio (articolo 14).
E’ quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d’azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato – secondo quanto previsto al Senato – attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.
Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. E’ garantita l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l’istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017.
PressGiochi
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