19 Aprile 2024 - 14:31

Orari slot. Il Tar Veneto conferma il potere del sindaco di Verona di intervenire in materia

Il Tar Veneto ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi di Verona contro l’ordinanza del comune che regolamentava l’orario di apertura della sala giochi e vietava una apertura

09 Marzo 2015

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Il Tar Veneto ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi di Verona contro l’ordinanza del comune che regolamentava l’orario di apertura della sala giochi e vietava una apertura anticipata della stessa.

“Il provvedimento di diniego (adottato dal comune) – spiega il giudice – costituisce applicazione delle prescrizioni dettate dall’ordinanza sindacale – artt. 3 e 4- che ha introdotto gli orari e le modalità per l’uso degli apparecchi da intrattenimento e per l’effettuazione di giochi nelle Sale da Gioco… Va in primo luogo riconosciuto ex art. 50, comma 7 TUEL il potere del Sindaco di disciplinare la materia de qua, con finalità di controllo sull’utilizzo delle apparecchiature presenti all’interno delle sale giochi, nella prospettiva di garantire la sicurezza pubblica ed il pubblico interesse.

Ciò premesso, è possibile osservare che il regolamento introdotto con la richiamata ordinanza ha specificatamente individuato il limite massimo di ore di apertura degli esercizi (13 ore giornaliere), consentendo, oltre il limite di chiusura fissato alle ore 24, la sola protrazione sino alle ore 2. La mancata previsione di una possibilità ulteriore di anticipazione dell’orario di apertura, non solo si pone in evidente contrasto con il limite massimo complessivo di ore di apertura previsto, ma risulta chiaramente introdotto in via implicita, essendo stata valutata come ammissibile la sola possibilità di protrazione dell’orario di chiusura.

Il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma deve essere coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali: sotto tale profilo la (sola) liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza, tutti insieme tali principi potendo, e anzi dovendo, essere coordinati e resi coerenti tra loro, al fine di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo economico e sociale della collettività in generale e dei cittadini singolarmente.

Ne consegue – ha concluso il giudice – che l’ordinanza sindacale ed il provvedimento dirigenziale che ne ha dato pedissequa applicazione, essendo orientati a disciplinare tali attività a tutela del pubblico interesse, tenuto conto altresì della specificità delle attività ivi svolte (giochi di fortuna, lotterie, etc.) e dell’interesse pubblico ad un controllo su tali attività anche a tutela delle categorie di utenti più deboli, sono immuni dai vizi denunciati, con conseguente rigetto del ricorso avverso gli stessi proposto”.

PressGiochi