Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 è stato revisionato ed ampliato l’istituto del ravvedimento operoso che consente di regolarizzare le violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni, graduata in
Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 è stato revisionato ed ampliato l’istituto del ravvedimento operoso che consente di regolarizzare le violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della correzione.
In particolare, spiega Marco Minoccheri dell’associazione Astro -per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (tra cui, Irpef, Ires, Iva, Irap, imposte di registro, di bollo, ipocatastali, di successione e donazione), contrariamente al passato, dal 1 gennaio 2015 è possibile accedere al ravvedimento anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza. In pratica, l’avvio di una verifica fiscale non preclude più il ricorso alla regolarizzazione.
L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973).
Avvalersi del ravvedimento operoso, comunque, non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Sempre in riferimento ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, è stato rimosso anche il limite temporale, in base al quale il ravvedimento era praticabile, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. In aggiunta a quelle già esistenti, sono ora previste ulteriori due ipotesi, per le quali l’entità dello “sconto” sulla sanzione è, come al solito, legato alla tempestività della regolarizzazione:
per il ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo
per il ravvedimento effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
Un’ulteriore nuova fattispecie riguarda invece la totalità dei tributi, non solo quelli gestiti dalle Entrate. Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è dovuta nella misura ridotta a 1/9 del minimo.
Infine, è possibile avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori e omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche al termine di attività di accesso, ispezione e verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo. Tale opportunità non è ammessa in caso di violazioni relative all’emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all’installazione degli apparecchi per l’emissione di scontrini.
Contestualmente all’ampliamento del raggio di azione del ravvedimento (scattato dall’1 gennaio) è stata sancita l’abrogazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso (operativa, di fatto, dal prossimo anno): adesione ai processi verbali di constatazione, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza “rinforzata”, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da pvc o da invito al contraddittorio.
Così, a titolo esemplificativo:
– sarebbe possibile sanare la violazione di dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013, entro il 30 settembre 2015, fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della “nuova” lett. b-bis);
– è ravvedibile, entro il 16 marzo 2015, l’insufficiente versamento del secondo acconto IMU, che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011, avrebbe dovuto essere pagato entro il 16 dicembre 2014, in virtù della “nuova” lett. a-bis).
Relativamente alle sanatorie che potranno avvenire a decorrere dall’anno 2015, prendiamo l’esempio dei versamenti IRPEF.
L’insufficiente pagamento del saldo 2013 e del primo e secondo acconto 2014 può essere ravveduto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, entro il 30 settembre 2015 con riduzione della sanzione a 1/8, termine di presentazione della dichiarazione dell’anno (2014) in cui la violazione è stata commessa. Ma, relativamente al secondo acconto, il cui termine è scaduto lo scorso 1° dicembre (essendo il 30 novembre caduto di domenica), il ravvedimento è ora anche possibile entro il prossimo 2 marzo 2015 (essendo il 1° marzo una domenica), con riduzione della sanzione a 1/9.
Spirati i menzionati termini, il ravvedimento potrà avvenire:
– entro il 30 settembre 2016, con riduzione a 1/7;
– oltre il 30 settembre 2016 e sino a quando è notificato l’atto impositivo, con riduzione a 1/6.
Rimane invariata la lettera a), che, limitatamente ai tardivi versamenti e per tutti i tributi, ammette il ravvedimento entro trenta giorni dalla violazione con riduzione a 1/10, così come la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Ipotizzando la violazione di dichiarazione infedele (errata competenza fiscale, deduzione di costi non inerenti, omessa dichiarazione di ricavi e così via), entro il 30 settembre 2015 potranno essere sanate le violazioni relative:
– al modello UNICO 2014, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
– al modello UNICO 2013, con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo;
– al modello UNICO 2012 e agli antecedenti, con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo.
Anche per la dichiarazione infedele vale la riduzione a 1/9 del minimo con lo sbarramento temporale dei 90 giorni, ma ciò difficilmente può trovare applicazione per il modello UNICO 2014, visto che il ravvedimento sarebbe possibile entro il 29 dicembre, ma la legge di stabilità 2015 entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Invece, l’infedele dichiarazione di UNICO 2015 potrà essere sanata entro il 29 dicembre 2015 con riduzione a 1/9 del minimo.
Nulla muta sul versante dell’omessa dichiarazione, che, ai sensi della lettera c), può avvenire solo entro novanta giorni dal termine per la presentazione, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.
PressGiochi
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