Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha quest’oggi respinto il ricorso di un operatore di giochi romagnolo in quanto non di sua competenza, rinviando la questione alla competenza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna. Il ricorrente chiedeva
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha quest’oggi respinto il ricorso di un operatore di giochi romagnolo in quanto non di sua competenza, rinviando la questione alla competenza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto ADM sulla “determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.” e dell’ordinanza del Comune dì Faenza recante la disciplina degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale VLT e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
Come ha spiegato il Tar Lazio: “Considerato che il Comune di Ravenna ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale evidenziando che il ricorso ha ad oggetto essenzialmente l’ordinanza comunale e non il decreto del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha alcuna incidenza sulla legittimità dell’ordinanza stessa in quanto riguarda la determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per la installabilità degli apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., ma non ha alcuna attinenza con la disciplina degli orari dei pubblici esercizi presso i quali sono installati tali apparecchi… laddove l’atto presupposto sia costituito da un atto normativo o da un atto amministrativo generale “restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, ivi compreso quello sancito dall’art. 14, comma 1, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. con sede in Roma le controversie indicate dall’art. 135 cod. proc. amm. (tra le quali rientrano le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di giochi pubblici con vincita in denaro).
La Corte Costituzionale ha ribadito che «le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un “criterio rigoroso” … essendo di tutta evidenza che – laddove la previsione di ipotesi di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, non incontrasse alcun limite – il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell’individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato». Alla luce di tali affermazioni non appare applicabile all’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. l’orientamento richiamato dalla ricorrente secondo il quale, in sede di delibazione sulla competenza, non rileva la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto normativo o generale assume nell’economia generale del ricorso. Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che – laddove vengano impugnati congiuntamente un provvedimento immediatamente lesivo ed un atto normativo o generale – al fine di verificare se la competenza sull’atto normativo o generale attragga a sé quella a conoscere del provvedimento immediatamente lesivo occorre verificare la sussistenza di un effettivo rapporto di presupposizione;
Nel caso in esame l’interesse al ricorso è connesso alla lesione della sfera giuridica della parte ricorrente derivante dall’adozione dell’impugnata ordinanza comunale, la cognizione della quale rientra nella competenza del T.A.R. di Bologna ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., perché trattasi di un atto i cui effetti diretti sono limitati all’ambito del territorio del Comune di Ravenna; non sussiste – concludono i giudici – un reale rapporto di presupposizione tra la predetta ordinanza ed il decreto del 27 luglio 2011, perché dall’esame di tale decreto si evince che lo stesso si limita a fissare criteri e parametri per l’installazione degli apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., ma non incide affatto sugli orari di apertura dei locali pubblici presso i quali tali apparecchi sono installati, mentre l’impugnata ordinanza del Comune di Ravenna si limita a fissare proprio gli orari di apertura dei locali presso i quali tali apparecchi sono destinati ad essere installati.
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