14 Maggio 2024 - 14:46

Nessuna modifica al dl milleproroghe, in Aula alla Camera

Le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno concluso l’esame degli emendamenti al decreto legge milleproroghe senza apportare modifiche rispetto al testo approvato dal Senato. Le Commissioni torneranno a

21 Febbraio 2017

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Le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno concluso l’esame degli emendamenti al decreto legge milleproroghe senza apportare modifiche rispetto al testo approvato dal Senato. Le Commissioni torneranno a riunirsi nel primo pomeriggio per il via libera definitivo al provvedimento, votando il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Aula. Probabile la richiesta della fiducia del governo, così come era successo al Senato.
Il Dl deve essere convertito in legge entro il prossimo 28 febbraio.

Ricordiamo nell’articolo 1 del disegno di legge recante Proroghe in materia agricola la Commissione, in sede referente, ha approvato l’emendamento x1.1000, che, introducendo il nuovo comma 1-bis al disegno di legge di conversione, è volto a prorogare due termini per l’esercizio di delega legislativa in materia agricola (con conforme modifica del titolo dei disegno di legge stesso).
Da un lato, alla lettera a) si aggiungono ulteriori sei mesi al vigente termine annuale per l’esercizio della delega contenuta all’articolo 15, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154: si tratta delle disciplina volta a razionalizzare e contenere la spesa pubblica, mediante il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ulteriori scopi dei decreti legislativi da emanare sarebbero il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del settore agroalimentare.

Mentre l’articolo 14-bis del testo prevede: Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 14.0.16, proroga dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 537 a 544, della legge n. 232 del 2016) ha previsto l’inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.
Allo scopo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, si prevede che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017 (termine prorogato al 1° novembre 2017 dalla norma in commento) limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

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