27 Luglio 2024 - 04:18

Distanziometri: il Tar Lazio conferma la validità di quello di Roma di 500 mt

Il regolamento comunale del 2017, che stabilisce il limite distanziometrico di 500 metri, è stato adottato sulla base di specifiche istruttorie locali e rimane valido nonostante le modifiche apportate dalla

13 Maggio 2024

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Il regolamento comunale del 2017, che stabilisce il limite distanziometrico di 500 metri, è stato adottato sulla base di specifiche istruttorie locali e rimane valido nonostante le modifiche apportate dalla legge regionale del 2022, che permette ai comuni di stabilire ulteriori limitazioni.

Lo ha ribadito e confermato oggi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che si è espresso in merito ad un ricorso promosso da una sala giochi che aveva omesso di segnalare, in fase di richiesta della SCIA la presenza all’interno del locale di apparecchi da intrattenimento e il relativo rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.

Il Tar ha confermato il regolamento comunale in materia di giochi spiegando che “il suddetto Regolamento capitolino stabilisce che i locali degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro (come quelli dell’odierna ricorrente) devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili (specificamente indicati dallo stesso Regolamento) di almeno 500 metri.

Tale disciplina regolamentare (così come introdotta nel 2017 e poi emendata nel 2019) era stata inizialmente adottata in un momento in cui la legislazione regionale non prevedeva – al contrario di adesso – alcuna distanza minima tra le sale da gioco e i luoghi sensibili.

Di ciò danno atto le stesse premesse motivazionali del regolamento capitolino del 2017, le quali chiariscono quanto segue: “La Regione Lazio pur non stabilendo una distanza minima, rinvia alla normativa statale, di fatto onerando gli Enti Locali di individuarla, contemperando gli interessi in gioco in relazione alle caratteristiche che assumono nello specifico contesto sociale di applicazione”.

Tenuto conto, quindi, dell’originaria assenza di un limite distanziometrico fissato dalla normativa regionale, il regolamento capitolino del 2017 ha provveduto a fissarlo nella misura di 500 mt.

Nel fare ciò, come risulta dall’ampio prologo motivazionale di detto regolamento del 2017, Roma Capitale ha tenuto in considerazione molteplici fattori propri e tipici della realtà locale dell’area metropolitana capitolina… È indubitabile, pertanto, che il limite distanziometrico di 500 metri fissato dal regolamento capitolino del 2017 (e poi confermato con la sua emenda del 2019) è stato il frutto di un’accurata e specifica istruttoria condotta da Roma Capitale, da cui è emersa la piena congruità e adeguatezza di detto limite rispetto alle peculiarità del territorio locale.

 

La nuova disciplina di legge regionale del 2022 ha fissato un nuovo limite distanziometrico più basso (quindi più favorevole alle aziende del settore) pari a 250 mt., in sostituzione del limite più restrittivo in passato dettato dal Regolamento capitolino del 2017 (pari a 500 mt.). Tuttavia, Roma Capitale ha ritenuto di non dover introdurre dette “ulteriori limitazioni” a valle della novella legislativa regionale del 2022, semplicemente perché tali “ulteriori limitazioni” erano già state dettate dal regolamento capitolino del 2017 tutt’ora vigente (il quale aveva stabilito, all’esito di un’approfondita e ponderata istruttoria, un limite più restrittivo di 500 metri).

Detto altrimenti, la scelta di Roma Capitale di non emendare la vigente disciplina regolamentare del 2017 in materia di distanze è già di per sè espressiva della volontà dell’Amministrazione capitolina di conservare – in coerenza con quanto espressamente consentitole dal sopravvenuto art. 4 della legge Regione Lazio n. 5 del 2013 (così come modificato dalla novella legislativa regionale del 2022) – le “ulteriori limitazioni” già previste, tutte già adeguatamente ponderate in funzione “dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica” (cfr. art. 4, co. 1-bis, legge Regione Lazio n. 5 del 2013, così come da ultimo modificato nel 2022).

In sostanza, il regolamento capitolino del 2017 (così come emendato nel 2019) – ancorchè anteriore rispetto alla novella legislativa regionale del 2022 – appare pienamente coerente con quest’ultima, atteso che esso ha introdotto una limitazione supplementare che la novella legislativa regionale facoltizzava espressamente ad apportare a livello comunale (peraltro con espressa previsione di prevalenza della misura comunale più restrittiva rispetto al limite più blando fissato a livello regionale).

In conclusione, il Tar ha respinto entrambi i mezzi di censura sollevati dalla società ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di apparecchi da gioco emesso dal Comune di Roma.

PressGiochi