Il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – ha respinto quest’oggi l’istanza cautelare proposta dal comune di Milano per la riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano – sezione prima, concernente sospensione dell’attività della sala di raccolta scommesse e gioco d’azzardo fino ad agosto 2014.
Il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – ha respinto quest’oggi l’istanza cautelare proposta dal comune di Milano per la riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano – sezione prima, concernente sospensione dell’attività della sala di raccolta scommesse e gioco d’azzardo fino ad agosto 2014. Con questa ordinanza cautelare, il TAR Milano il 13 marzo aveva confermato la sospensione dell’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Comune di Milano disponeva la chiusura della sala giochi di corso Vercelli.
Il giudice amministrativo aveva ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale della l.r. n. 8 del 2013. Inoltre, secondo il giudice, la d.g.r. n. 1274 del 2014 (relativa alle distanze dai luoghi sensibili da osservarsi nella collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo leciti ed emanata in attuazione della legge regionale n. 8/2013) deve intendersi riferita alle nuove autorizzazioni, in quanto le “nuove collocazioni” previste nella delibera in esame sarebbero “atecnici riferimenti” alle procedure instaurate successivamente alla pubblicazione della delibera. Nel caso di specie, il giudice ha quindi ritenuto che, avendo il Questore rilasciato la propria autorizzazione prima della pubblicazione della d.g.r. n. 1274 del 2014, non potesse applicarsi la nuova disciplina regionale.
Il Consiglio di Stato è intervenuto oggi sulla questione, spiegando che dall’esame di tutti gli atti di causa non emerge in alcun modo il pregiudizio grave e irreparabile che l’art. 98 c.p.a. individua quale presupposto indefettibile per la sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza in quanto:
a) il provvedimento comunale impugnato in primo grado – sospensione dell’esercizio di attività di sala giochi – ha esaurito completamente i suoi effetti a far data dall’agosto del 2014;
b) la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale era finalizzata alla definizione di un procedimento di autotutela culminato in un provvedimento di annullamento a sua volta cassato dalla sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione II, n. 2766 del 2014, appellata con ricorso nrg. 10262/2014 in relazione al quale la VI Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della precitata sentenza n. 2766 del 2014.
PressGiochi
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