08 Ottobre 2024 - 13:55

Lotto. Tar Lecce: niente cessione per le rivendite oggetto di contratti simulati

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima – ha rigettato il ricorso di

21 Gennaio 2015

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima – ha rigettato il ricorso di un tabaccaio che chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva disposto la revoca delle concessioni/licenze per la rivendita di generi di monopolio, nonché per la gestione di ricevitoria Lotto.

Come ha spiegato il giudice amministrativo “Quando si verifichi cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata… il concessionario non vanta alcun diritto di cessione della licenza per rivendita, ordinaria, o speciale, di generi di monopolio. La qual cosa è del tutto ovvia, se si considera il carattere intuitu personae della licenza, la quale è attribuita in ragione della verifica, da parte dell’amministrazione dell’idoneità soggettiva del richiedente all’esercizio dell’attività da assentire.

Tale principio è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha condivisibilmente affermato che: “Ai sensi dell’art. 31 l. 22 dicembre 1957 n. 1293, modificato dall’art. 8 l. 29 gennaio 1986 n. 25, i soggetti interessati all’operazione di cessione della rivendita di generi di monopolio non sono titolari di una posizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che l’assegnazione a trattativa privata al cessionario della rivendita, di cui era originario affidatario il cedente, non si verifica automaticamente per effetto della sola sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, sussistendo un ampio potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria, potere funzionale al perseguimento ottimale dell’interesse pubblico, che trova fondamento nella stessa disposizione normativa che, lungi dall’obbligare l’amministrazione ad una mera presa d’atto dell’intervenuta cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, configurando così l’assegnazione al cessionario della rivendita a trattativa privata come un atto interamente vincolato, le impone, invece, una puntuale valutazione dell’operazione economico-commerciale di cessione, consentendole di procedere all’assegnazione a trattativa privata della rivendita al cessionario, che acquista quindi natura di atto concessorio discrezionale”

L’Amministrazione – ha ricordato il giudice – ha posto a fondamento della revoca, in primo luogo, la natura simulata del contratto di cessione di azienda intervenuto tra l’originaria licenziataria e l’odierno ricorrente… reputa il Collegio che l’intesa simulatoria sia idonea a minare in radice il rapporto fiduciario intercorrente tra l’amministrazione e il ricorrente, essendosi la prima determinata nel senso della voltura della licenza sulla base di circostanze non solo oggettivamente difformi dalla realtà, ma altresì volontariamente taciute dal ricorrente all’atto della sua richiesta di voltura della licenza. Ne consegue che del tutto legittimamente l’AAMS ha adottato l’impugnato atto di revoca, costituendo quest’ultimo la naturale conseguenza della presa d’atto di circostanze difformi rispetto a quelle poste a base delle originarie determinazioni, e idonee a far venir meno il rapporto fiduciario intercorrente con il ricorrente”.

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