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Logico: “Avviare liquidità condivisa, partendo dai tornei”

Nuova Ordinanza a Napoli “sugli orari”: agli operatori AS.TRO consiglia di non prenderla in considerazione Antiriciclaggio: pubblicate le FAQ del ministero dopo le modifiche alla disciplina dl D.Lgs 90/2017 L’Associazione

27 Ottobre 2017

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Nuova Ordinanza a Napoli “sugli orari”: agli operatori AS.TRO consiglia di non prenderla in considerazione

Antiriciclaggio: pubblicate le FAQ del ministero dopo le modifiche alla disciplina dl D.Lgs 90/2017

L’Associazione LOGiCO (Lega Operatori di Gioco su Canale Online) che rappresenta dieci tra i maggiori concessionari internazionali che operano nel mercato italiano del gioco legale online e che sviluppano oltre il 70% dei tornei di poker online nel nostro Paese, desidera presentare le proprie motivazioni a supporto della decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli (ADM) di autorizzare la condivisione del poker online con altri Paesi europei (nello specifico, con Francia, Spagna e Portogallo).

 

In questi giorni sono circolate posizioni contrarie a questo sviluppo, motivate dal fatto che la regolamentazione degli altri paesi europei interessati non sarebbe sufficientemente restrittiva in confronto a quella italiana.

Dissentiamo fortemente su questo punto, ma siamo fiduciosi che i regolatori dei paesi interessati potranno fornire valide rassicurazioni sul fatto che tale rischio non sussista, e che in particolare lo standard delle rispettive misure antiriciclaggio, seppure operato con diversi strumenti da Paese a Paese, sia adeguato a garantire la sicurezza e la tutela dei giocatori italiani.

 

 

A ulteriore garanzia di questo si ricorda che l’accordo siglato tra il regolatore italiano e le Autorità francesi, spagnole e portoghesi specifica espressamente che la sua attuazione è condizionata al fatto che “non siano in vigore decisioni con cui gli stati delle Autorità abbiano esonerato operatori di poker online titolari di concessione dalle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849”.

 

L’esplicita previsione di sottomissione alle normative antiriciclaggio dei concessionari di poker online indica chiaramente che tutti i regolatori coinvolti abbiano non solo verificato in modo approfondito la materia, ma abbiano espressamente già previsto, a maggior tutela, che gli Stati firmatari non possano esercitare alcun margine di scelta di regolazione sull’assoggettamento degli operatori ai doveri della Direttiva UE n. 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), pena la decadenza stessa dell’accordo.

 

Garantire la compliance antiriciclaggio è una parte essenziale dei requisiti necessari all’ottenimento della concessione per il gioco online in Italia e lo stesso accade anche in Spagna, Francia e Portogallo, le nazioni che saranno interessate dalla liquidità condivisa. Gli operatori legali utilizzano appositi team specializzati e le più avanzate tecnologie per garantire il rispetto di tali misure, inclusi i processi previsti di KYC (Know Your Customer) e analisi dei flussi finanziari.

 

La Relazione della Commissione Europea al Parlamento europeo e al Consiglio[1] del 26 giugno 2017 ricorda poi che l’esposizione del gioco online al rischio di riciclaggio riguarda gli operatori non regolamentati. Questi sono il punto debole del sistema. I giocatori italiani possono quindi già giocare contro giocatori stranieri, non solo europei ma di tutto il mondo, tramite i numerosi siti illegali disponibili, senza alcuna protezione e garanzia.

 

In merito alle possibilità di frodi, la liquidità condivisa non comporterebbe alcun rischio ed anzi, aumenterebbe le tutele per i giocatori. Infatti più grandi sono le dimensioni dei network controllati, più è possibile identificare rapidamente i giocatori che tentano di colludere o di frodare gli altri. Il motivo è statistico: più la platea dei giocatori è grande, minori sono le possibilità che due giocatori conniventi si possano sedere allo stesso tavolo frequentemente senza che l’anomalia venga intercettata dai software appositi.

 

Gli operatori internazionali, inoltre, spesso possiedono licenze e concessioni in molti Paesi che sono soggette a verifica di condotta ed hanno ogni interesse a espellere i giocatori rei di tali attività. Gli operatori illegali, invece, possono continuare ad accettare che le truffe vengano perpetrate anche a danno dei giocatori italiani.

Vale poi la pena ricordare che la liquidità internazionale è stata prevista già con la Legge Finanziaria del 2005 (nello specifico, all’art. 1 commi 293 e 294 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311), nella quale è stato stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato “può organizzare la gestione di nuovi giochi insieme alle competenti amministrazioni di altri Stati dell’Unione Europea e, a tal fine, stabilire la ripartizione della posta di gioco con le stesse” ed è stata recepita dal regolatore italiano nel 2008 con il Decreto direttoriale n. 14132/2008 del 17 aprile 2008.

 

In tale Decreto sono stati chiaramente definiti i motivi per cui la liquidità internazionale è importante per proteggere i giocatori italiani in un contesto di gioco regolamentato, in particolare la necessità di consentire il progressivo sviluppo di una offerta di giochi di abilità a distanza italiani con caratteristiche di attrattività allineate a quella dei migliori operatori esteri, anche dal punto di vista dell’ampiezza e varietà dell’offerta di gioco, e, conseguentemente, della numerosità dei consumatori contemporaneamente presenti nell’ambiente di gioco, quale condizione indispensabile per contrastare efficacemente la diffusione del gioco illegale o irregolare sui siti degli operatori esteri”.

 

La previsione di restringere la liquidità allo spazio nazionale è stata introdotta solo come una misura temporanea e “sperimentale”, della durata “fino a 12 mesi” dall’autorizzazione della prima piattaforma. Il regolatore citava “implicazioni ed impatti di carattere amministrativo e tecnico” (Art. 4 del predetto Decreto) come unico ostacolo all’adozione immediata della misura. Tale termine è trascorso ormai da 9 anni e i problemi individuati allora sono stati risolti. Di conseguenza, c’è quindi una forte aspettativa del settore affinché questa soluzione sia finalmente introdotta.

 

Sono circolati recentemente anche dubbi riguardo all’opportunità di aprire la liquidità internazionale mentre la diffusione di altri giochi viene limitata.

I dati ufficiali di ADM dimostrano che il poker online nel 2016 ha rappresentato lo 0.72% della spesa di gioco in Italia (138 milioni su un totale di 19,069 milioni, fonte: ADM Libro Blu 2016).

 

 

 

Il poker online è inoltre in calo costante dal 2011 e rimarrà una parte veramente marginale della spesa di gioco complessiva anche in seguito all’introduzione della liquidità condivisa con Francia, Spagna e Portogallo. Per un prodotto di nicchia come il poker non è possibile applicare le stesse logiche che stanno alla base della necessità di ridurre l’offerta di gioco di massa in Italia. La liquidità  non creerà un nuovo boom del poker, ma è solamento uno strumento necessario ad evitare che le liquidità nazionali scendano sotto una soglia critica sotto la quale i siti regolamentati non saranno più competitivi e possano continuare ad essere un’opzione non solo sicura, ma anche appetibile per i giocatori e fonte di gettito per l’Erario.

Inoltre la liquidità internazionale è già prevista e attiva su altri giochi: in modo particolare la lotteria “EuroJackpot”, autorizzata in Italia da diversi anni, consente ai giocatori di partecipare ad un’estrazione comune, proprio come la liquidità internazionale per i tornei di poker, consentirà ai giocatori italiani di partecipare a tornei comuni. Anche nel settore dell’ippica è attivo da diversi anni il gioco su un totalizzatore comune per diverse corse europee.

L’impegno dell’Italia a controllare l’offerta del gioco è doveroso ed è guidato dal giusto obiettivo di proteggere i consumatori. Ma la liquidità condivisa non rappresenta un incremento del perimetro dei giochi:

  • La liquidità condivisa non comporta alcun cambiamento al limite dell’ammontare massimo delle partite di poker autorizzate, né ai depositi.
  • La liquidità condivisa non interferisce con alcuno strumento di gioco responsabile previsto dalla normativa e fatto rispettare dagli operatori regolamentati, né sui controlli sulla verifica della maggiore età né su quelli sulle fonti di deposito.
  • I giocatori italiani, anche nel contesto di liquidità condivisa, non potranno accedere ad alcun tipo o livello di gioco che non sia già previsto e autorizzato dall’attuale regolamentazione.

In modo particolare è per il gioco del poker in forma di torneo, quindi la forma di poker dove la componente ricreativa è maggiore ed è riconosciuto come gioco di abilità a tutti gli effetti, che la liquidità internazionale è necessaria per creare un bacino di utenti sufficiente.

Gli operatori di LOGiCO ritengono che la valutazione dei regolatori internazionali sulla possibilità di lanciare la liquidità internazionale senza rischi per i propri cittadini sia totalmente corretta. Tuttavia, se il legislatore italiano volesse esercitare un’ulteriore misura di cautela, suggeriscono di valutare l’opportunità di introdurla a partire dal poker  in forma di torneo, e di estenderla al cash game dopo una verifica dei risultati e delle eventuali criticità riscontrate.

 

LOGiCO sostiene fortemente l’azione del regolatore italiano che ha siglato un accordo con altre Autorità che condividono l’obiettivo di  mantenere la competitività di un gioco come il poker, ormai marginale in termini di spesa, ma importante per presidiare la legalità, sviluppare la competizione internazionale e la scelta dei consumatori.

Come Associazione auspichiamo che agli argomenti tecnici contro l’accordo siglato da ADM sia data risposta dai regolatori stessi e ADM possa procedere al completamento del lavoro svolto. Qualora si ritenesse opportuno introdurre misure temporanee, una valida opzione potrebbe essere quella di iniziare ad attivare la liquidità condivisa solo per i tornei.

 

 

PressGiochi